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Ordinanza — n. 6625/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of constitutional minimum in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6625/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the expulsion order. The appellant argued the decision lacked proper reasoning regarding international protection requests and document translation, but the court found the reasoning met constitutional standards. The court determined the lower judge clearly explained why the protection request was too late and the appellant understood Italian, thus rejecting the nullity claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A decision is not null for insufficient reasoning if it meets the constitutional minimum and the logical path to the conclusion is evident to the parties.

Parole chiave

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nullity of decision insufficient reasoning constitutional minimum expulsion order international protection procedural inadmissibility accelerated definition procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
civ., nullità del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 132, [secondo] comma, n.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
Non vi è luogo alla condanna alle spese, né alla responsabilità aggravata di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
Non vi è luogo alla condanna alle spese, né alla responsabilità aggravata di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
art. 96 cod. proc. civ
Non vi è luogo alla condanna alle spese, né alla responsabilità aggravata di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass.SU 22232/2016
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18495/2023 R.G. proposto da : ABDELMALEK RIMOUN SALAH YOUNES, rappresentato e difeso dall'avvocato NANULA VALENTINA (NNLVNT66L42F205Y) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MI- LANO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE MILANO n. 18567/2023 depositata il 17/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. ABDELMALEK RIMOUN SALAH YOUNESha proposto ricorso ex art. 13, comma 8, d. lgs. n. 286/98 avverso il provvedimento di espulsione n. 3759/2023 con accompagnamento alla frontiera , emesso dal Prefetto di Milano in data 19.03.2023 e notificatoin pari data, deducendo –per quanto qui rileva –difetto di motivazione circa la richiesta di protezione internazionale e mancata traduzione degli atti nella propria lingua.

2. Il Giudice di Pace di Milano, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, accertando l’avvenuta traduzione in arabo del verbale di notifica del decreto di espulsione e la comprensione da parte del ricorrente della lingua italiana, nonché rilevando che la ri- chiesta di protezione internazionale è successiva alla emissione del provvedimento impugnato.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a un unico motivo; gli enti intimati non si sono costituiti in giudizio.

4. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dal ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 132, [secondo] comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione.

2. La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha rilevato che «il ricorrente deduce un vizio motivazionale non più sanzionabile alla stregua del vigente dettato dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. che, riducendo al minimo costituzionale il controllo di legittimità sulla motivazione, ha espunto dal catalogo dei vizi cassatori il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione argomen- tato dal motivo e non vi è, notoriamente, un obbligo per il decidente di prendere posizione con riguardo a tutte le deduzioni declinate dalla parte che, ove il provvedimento in punto di motivazione soddisfi il mi- nimo costituzionale richiesto; -la motivazione poi è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", “solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fon- damento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- mente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'in- terprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass.SU 22232/2016); - nella specie il giudice ha motivato e specifi- cato i presupposti sulla base dei quali è stata applicata la misura espul- siva e, in merito alla censura avanzata dalla parte sulla mancata possi- bilità per il ricorrente di comunicare tempestivamente di intendere for- malizzare istanza di riconoscimento della protezione internazionale, ha precisato che “la richiesta di protezione internazionale proposta dal ri- corrente, inviata via pec, è pero successiva all’emissione del decreto di espulsione in parole e che quindi, non appare dovuto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto di espulsione”».

3. La proposta di definizione accelerata va confermata. L’ordi- nanza impugnata non appare al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), essendo evidente il percorso logico seguito ai fini della decisione, laddove il giudice di pace ha ritenuto –salva la riscontrata traduzione in arabo del verbale di notificazione del provvedimento impugnato - che il ricorrente fosse in grado di comprendere la lingua italiana e che non potesse farsi applicazione nel caso di specie della richiesta di protezione internazionale, in quanto «successiva alla emissione del decreto di espulsione in pa- rola», percorso logico chiaro e compiuto. 4.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata.

Non vi è luogo alla condanna alle spese, né alla responsabilità aggravata di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. in assenza di costituzione degli intimati; sussistono i presupposti per l’emissione dei provvedimenti di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di € 1.500,00 a termini