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Ordinanza — n. 6612/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal as inadmissible due to procedural defects and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6612/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against an expulsion order inadmissible due to procedural violations and insufficient argumentation. The applicant challenged a lower court's rejection of his opposition, alleging vague reasoning and failure to address his asylum claim. The court ruled that the appeal lacked specific facts regarding the expulsion decree and failed to meet statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to submit written memoranda, if the grounds are not specific and relevant to the merits, or if the arguments do not address the ratio decidendi of the lower court's decision.

Parole chiave

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expulsion order asylum claim procedural admissibility specificity requirement Court of Cassation protezione internazionale domanda di protezione provvisoria ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. B) del TUI
3.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n.
Art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c.
3.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. per avere il Giudice di pace reso una motivazione apparente e non intelligibile.
Art. 112 c.p.c.
4.- Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma 1, n.4, c.p.c.
111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma 1, n.4, c.p.c. in quanto il giudice ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione che, in pendenza di richiesta di protezione internazionale, v’è divieto di espulsione.
Art. 366 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
-Dichiara inammissibile il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
art. 112 c.p
4.- Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27124/2018
Cass. n. 27124/2018, Cass.
Cass. n. 24422/2018
27124/2018, Cass. n. 24422/2018, Cass.n.
Cass. n. 24835/2017
Cass. n. 19819/2018
Cass. 21910/2020
n.19819/2018 e Cass. 21910/2020.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 65/2024 R.G. proposto da : OLATUNDE EMMANUEL OLAWALE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAGO LOREDANA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto p.t., domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -intimati- avverso la SENTENZA di GIUDICE DI PACE di POTENZA n. 1239/2023 depositata il 18/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE:

1. Olatunde Emmanuel Olawale, proveniente dalla Nigeria, presentava ricorso al Giudice di pace di Potenza proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal locale Prefetto in data 7 novembre 2023 ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. B) del TUI. Il Giudice di Pace, con sentenza n.1239/2023, depositata in data 18 dicembre 2023 all’esito dell’udienza tenutasi in pari data, rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza.

Il Prefetto della Provincia di Potenza e la locale Questura si sono costituiti al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. È stata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero e della Prefettura, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr.

Cass. n. 27124/2018, Cass. n. 24422/2018, Cass.n. 24835/2017). 3.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. per avere il Giudice di pace reso una motivazione apparente e non intelligibile. 4.- Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma 1, n.4, c.p.c. in quanto il giudice ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione che, in pendenza di richiesta di protezione internazionale, v’è divieto di espulsione.

A parere del ricorrente, la sentenza impugnata è nulla per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché avrebbe omesso di esaminare la circostanza costituita dall’avere il ricorrente aveva reiterato la volontà di richiedere la protezione internazionale il 09.12.23. 5.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto il giudice avrebbe omesso l’analisi delle condizioni socio-economiche del paese di provenienza del ricorrente. 6.- I tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili e vanno disattesi.

I primi due risultano svolti in maniera generica e sono carenti in ordine ai canoni di contenuto del ricorso richiesti ex art.366 c.p.c. In particolare, va evidenziato che la vicenda esposta nella premessa del ricorso concerne prevalentemente la convalida del trattenimento, tanto è vero che è detto “A seguito di provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Potenza in data 07.11.23 nei confronti di Olatunde Emmanuel Olawale, questi è trattenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) in attesa dell'allontanamento e del rimpatrio per ordine del Questore di Potenza in pari data.

Il giorno 10.11.23 si svolgeva davanti al Giudice di Pace di Melfi procedimento di convalida che si concludeva con decreto che confermava il trattenimento presso il CPR per 30 giorni. Avendo il cittadino extracomunitario manifestato la volontà di reiterare la domanda di Protezione Internazionale, il trattenimento veniva quindi convalidato dal Tribunale di Potenza in data 12.12.23.” salvo, poi, aggiungere “Avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Potenza del 7.11.23, Olatunde Emmanuel Olawale ha presentato ricorso al Giudice di pace di Potenza (R.G. n. 2226/23).

Il giudizio è stato definito con la sentenza di rigetto che qui si impugna”. Risulta di immediata evidenza che il ricorrente si è soffermato sulla convalida del trattenimento, estranea al presente giudizio, mentre nulla ha esplicitato in merito al decreto espulsivo ed alle ragioni della opposizione proposta dinanzi al giudice di pace, necessarie a circoscrivere e definire la materia giustiziabile nel presente procedimento, con evidenti carenze quanto all’esposizione del fatto rilevanti ai sensi dell’art.366, n.3, c.p.c. Il primo motivo ed il secondo motivo risultano inammissibili anche per difetto di specificità, ai sensi dell’art.366, n.4. c.p.c.

Risultano svolti in maniera generica ed astratta perché non viene illustrato rispetto a quale questione debitamente e tempestivamente posta in fase di merito la specifica motivazione non sia stata resa intellegibile, tanto più che dalla sentenza emerge, senza contestazione sul punto, che nessuno era comparso in udienza. Inoltre, lo stesso ricorrente deduce - senza peraltro illustrare, come suo onere, se tale profilo era stato sottoposto al giudice di merito - di avere avanzato una domanda reiterata di protezione internazionale il 9 dicembre 2023, e cioè in epoca successiva alla notifica del decreto di espulsione, di guisa che la fattispecie non potrebbe ricadere comunque nell’ambito di applicazione di Cass. n.19819/2018 e Cass. 21910/2020.

Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, focalizzata sui presupposti della misura espulsiva, e perché quanto dedotto non rileva ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento espulsivo, né costituisce causa ostativa al provvedimento stesso. 7.-In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut