Cassation court dismisses expulsion decree validity based on pending administrative renewal appeal, not expiration. Expulsion requires immediate permit absence check, ignoring administrative pendency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Prefecture's appeal, quashing the Peace Judge's expulsion decree which relied on the foreigner's expired residence permit. The Peace Judge incorrectly held that the pending administrative appeal against the renewal refusal justified the expulsion, whereas the Court ruled such pendency is irrelevant to the expulsion decision. Consequently, the case was remanded to a different Peace Judge to verify the immediate absence of a valid permit without considering the administrative proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998; Art. 6 d.P.R. 1199/1971: The expulsion of a foreigner is a bound act requiring the judge to verify only the absence of a residence permit; the pendency of administrative remedies regarding permit renewal does not justify expulsion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8/2024 R.G. proposto da : PREFETTURA DI PIACENZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende , -ricorrente- contro SAADAOUI SALEM, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANINI SABRINA (RMNSRN71D53D611F) , -controricorrente- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE PIACENZA , nel prooc.to n. 407/2023,depositato i l 26/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Piacenza, con decreto pubblicato il 26/6/23,ha accolto il ricorso di Saadaoui Salem, cittadino tunisino, avverso decreto di espulsione notificato il 2/3/2023, emesso dal Prefetto di Piacenza ex art.13, comma 2, lett.b), d.lgs. 286/1998. In particolare, il giudice di pace ha rilevato che, nella pendenza del ricorso gerarchico proposto dallo straniero avverso il provvedimento del questore di Ragusa del febbraio 2022 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, ex art.4, comma 3, e 5, comma 5, TUI (avendo lo straniero riportato condanna definitiva alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art.497 bis c.p., possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), l’emissione del decreto di espulsione doveva ritenersi illegittima.
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 28/6/23, la Prefettura di Piacenza propone ricorso per cassazione, notificato il 28/12/23, affidato a unico motivo, nei confronti di Saadaoui Salem (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 1199/1971, secondo cui “1. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica”.
Ne consegue che, al momento della decisione del giudice di pace, intervenuta il 28/6/2023, era decorso più di un anno e 3 mesi dall’adozione del provvedimento di diniego, ossia un termine ben superiore ai 120 giorni, dati dalla somma (i) del termine per proporre ricorso gerarchico (30 giorni) e (ii) del termine per la definizione di quest’ultimo (90 giorni). Il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se fosse o meno intervenuta la formazione del silenzio-rigetto di cui all’art. 6 (atteso che, peraltro, il ricorso gerarchico era stato proposto soltanto il 22/4/2022, come emerso dal ricorso avversario dinanzi al giudice di pace, ben oltre il termine di 30 gg. , stabilito dall’art.2).
In ogni caso, rilevava solo l'accertamento, al momento dell'espulsione, della mancanza del permesso di soggiorno perché scaduto e non rinnovato o comunque revocato, essendo irrilevante la circostanza della pendenza dei termini per impugnare il diniego di rinnovo ovvero la (asserita) pendenza del procedimento, giurisdizionale o amministrativo (Cass. civ. Sez. I, Ord., 31-03- 2020, n. 7619).
2. La censura, in relazione al secondo profilo sollevato, è fondata. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 12976/2016) che « il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione» (conf.
Cass. 15676/2018; Cass.18788/2020). In conclusione, la pendenza del rimedio giustiziale rappresentato dal ricorso gerarchico (a prescindere dalla questione, oggetto del primo profilo di censura, del venir meno di tale «perdurante pendenza»per effetto dell'inutile decorso del termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, assegnato all'Amministrazione dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) non ha alcun rilievo ai fini del giudizio che qui interessa relativo al provvedimento espulsivo. Quanto poi alla doglianza del controricorrente in punto di valutazione del suo inserimento sociale e lavorativo, si deve rilevare che, seppure il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eventuale inespellibilità dello straniero ex art.19 TUI (eventuale violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare), nella specie tale giudizio non è stato compiuto, per assorbimento, avendo il giudice di pace ritenuto dirimente il dato della perdurante pendenza del ricorso amministrativo avverso la decisione del Questore di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Il giudice del rinvio dovrà vagliare ogni profilo di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Piacenza in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Giudice di pace di Piacenza in persona di altro magistrato, anche in punto di