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Ordinanza — n. 6607/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes expulsion order due to lower court's failure to examine asylum intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6607/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Peace Judge's order confirming an expulsion decree because it failed to address the applicant's proven intent to seek asylum. While the applicant successfully argued that the lower court ignored evidence of his asylum request, the Court rejected the claim that the judge failed to independently verify expulsion bars. Consequently, the case was remanded to a different Peace Judge for a fresh examination.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. B) del TUI; Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.: The lower court must examine all relevant facts, including a foreigner's expressed intent to seek asylum, and cannot simply adopt the Prefect's assessment without independent evaluation.

Parole chiave

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expulsion decree asylum intent omission of evidence remand to lower court TUI provisions procedural error foreigner rights espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. B) del TUI
286 del 1998 in tema di divieto di espellibilità nonché dell’art. 13, co.
Art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998
3.-Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 in tema di divieto di espellibilità nonché dell’art.
Art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998
286 del 1998 in tema di divieto di espellibilità nonché dell’art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art.
Art. 13, co. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998
4.- Il terzo motivo denuncia il mancato esame della dedotta violazione dell’art. 13, co. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998 per omessa traduzione del decreto in un idioma conosciuto dal richiedente, in rapporto all’art.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
142 del 2015, recanti norme di attuazione delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
286 del 1998, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e conseguente omesso esame ai sensi dell’art.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
5.- Il quarto motivo denuncia la n ullità dell’ordinanza per difetto assoluto di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate in sede di impugnazione del decreto espulsivo, motivazione apparente e/o grafica ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24520/2023 R.G. proposto da : ALAGIE JASSEY, alias ALAJIE JACI, rappresentato e difeso dall’avvocato PRIORE FRANCESCO, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro PREFETTURA DI NAPOLI, QUESTURA DI NAPOLI -intimati- Avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di NAPOLI n. 1684/2023depositata il 20/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Alagie Jassey, alias Alajie Jaci, proveniente dal Gambia, presentava ricorso al Giudice di pace di Napoli proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione n.180 emesso dal locale Prefetto in data 14 dicembre 2022 ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. B) del TUI.

Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 20 luglio 2023, rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando quattro motivi di doglianza. Il Prefetto della Provincia di Napoli e la locale Questura sono rimasti intimati. È stata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione all’applicabilità al caso di specie degli artt. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 2,4 del d.lgs. n. 142 del 2015, recanti norme di attuazione delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

In particolare, il ricorrente deduce, con sufficiente specificità, di avere allegato e documentalmente provato di avere manifestato la volontà di richiedere asilo (sia pur in via reiterata) innanzi alla Questura di Salerno, a mezzo pec, in epoca antecedente all’adozione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli e si duole che tale circostanza non sia stata presa in esame. Il primo motivo è fondato e va accolto. Invero, l’Ordinanza pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli in alcun modo affronta tale circostanza e ne valuta la rilevanza ai fini della risoluzione della controversia, elidendone integralmente l’esame, senza peraltro nemmeno considerare che lo stesso funzionario della Questura, rappresentando la circostanza, si era espresso per la revoca in autotutela del provvedimento espulsivo, come risulta dal verbale.

La decisione va pertanto cassatacon rinvio. 3.-Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 in tema di divieto di espellibilità nonché dell’art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e conseguente omesso esame ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. Secondo il ricorrente, pur sollecitato, ad interrogarsi circa la ricorrenza in concreto degli elementi costitutivi i divieti di espulsione ex art. 19, co. 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di pace di Napoli aveva aderito acriticamente a quanto asserito dal Prefetto della Provincia di Napoli, non effettuando alcun autonomo vaglio, fra cui anche quello alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.

Il secondo motivo è inammissibile perché consiste nella prospettazione astratta della censura e nella riproposizione del dato normativo, senza che la critica svolta si focalizzi in alcun modo sulla specifica decisione impugnata risultando assente anche qualunque riferimento a circostanze fattuali decisive riguardanti la vita privata e familiare del ricorrente, tempestivamente dedotte e provate da questi, che avrebbero potuto rilevare ai sensi dell’art.19, commi 1 e 1.1. del TUI. 4.- Il terzo motivo denuncia il mancato esame della dedotta violazione dell’art. 13, co. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998 per omessa traduzione del decreto in un idioma conosciuto dal richiedente, in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

Il ricorrente deduce di essere di cittadinanza gambiana e in grado di interloquire e comprendere correttamente la sola lingua mandinga e si duole di avere ricevuto il decreto espulsivo corredato della traduzione esclusivamente in lingua inglese, in base ad una non meglio specificata impossibilità della sua resa linguistica in un idioma da lui conosciuto. Il terzo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo. 5.- Il quarto motivo denuncia la n ullità dell’ordinanza per difetto assoluto di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate in sede di impugnazione del decreto espulsivo, motivazione apparente e/o grafica ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

A parere del ricorrente, l’ordinanza pronunciata dal Giudice di pace di Napoli si limita ad osservazioni acritiche, i ncongruenti rispetto alle deduzioni e alle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, peraltro oggetto di successiva adesione ad opera della resipiscente Questura di Napoli, parte resistente secondaria costituitasi il giorno 15.03.2023. Il quarto motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 6.-In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbiti i motivi terzo e quarto, inammissibile il secondo. L’ordinanza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento e la causa va rinviata al Giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato anche per le