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Ordinanza — n. 6605/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses detention extension appeal due to expired legal time limits despite procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6605/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a peace judge's order extending the detention of a Moroccan national at a removal center. Although the lower court failed to properly examine the applicant's defense arguments and violated the law by relying solely on the police report, the Supreme Court ruled that the extension had already expired under the law. Consequently, the order was quashed without remittal because the statutory deadline for granting the extension had passed, rendering the procedural error moot.

Regesto Legislator

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Art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/1998; Art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 142/2015: While detention extensions require specific justification regarding flight risk or public security, the Court holds that if the legal term for such extension expires, the measure becomes void regardless of the absence of root in the territory or lack of economic means.

Parole chiave

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detention extension removal center expired time limit procedural flaw foreign national quashed without remittal patronato a spese dello Stato proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/1998
Poiché la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R.
Art. 14, co. 5 bis, d.lgs. 286/1998
Poiché la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R.
Art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 142/2015
Art. 111, co. 6, Cost.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
Nel presente ricorso, il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione dell'art. 360, n.
Art. 13, co. 5 bis, D. Lgs. n. 286/1998
Art. 14, co. 4, D. Lgs. n. 286/1998
Poiché la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R.
Art. 142, d.P.R. n. 115/2002
Poiché la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R.
Art. 82, d.P.R. n. 115/2002
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Art. 133, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 21423/2016
Corte Cost. n. 439/2004
Corte Cost. n. 439/2004; v.
Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021
Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma ̀ da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pù disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass.
Cass. n. 32070/2023
8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023).
Cass. n. 7749 del 2023
115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass.
Cass. n. 13113 del 2023
Cass. n. 11028 del 2009
Cass. n. 11028 del 2009 e Cass.
Cass. n. 23007 del 2010
11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. n. 18583 del 2012
Cass. n. 18583 del 2012; Cass.
Cass. n. 22882 del 2018
18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass.
Cass. n. 30876 del 2018
22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass.
Cass. n. 19299 del 2021
30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonché Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 24413 del 2021
19299 del 2021, nonché Cass., SU, n. 24413 del 2021).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23070/2023 R.G. proposto da : BOUDZA HASSAN, rappresentato e difeso dall’avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) unitamente all'avvocato DI GIOVANNI JACOPO (DGVJCP75T21H501G), -ricorrente- contro QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL'INTERNO, -intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE ROMA , nel proc.to n. 18506/2023,depositato i l 27/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Roma, con decreto pubblicato il 27/4/23 , ha convalidato la prima proroga, per giorni trenta, del trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria, richiesta, ai sensi dell’art.14, co.5 ter, d.lgs. 286/1998 -TUI (per violazione dell’ordine, ai sensi del comma 5 bis, di allontanamento dal territorio dello Stato nel termine di sette giorni, nell’impossibilità sia di procedere all’accompagnamento immediato alla frontiera sia di disporne il trattenimento, ordine notificato allo straniero successivamente al rilascio dal CPR del dicembre 2022), dal Questore di Roma, il 26/4/23, per Boudza Hassan, cittadino marocchino, rilevando, in relazione ai presupposti di cui all’art.14 del d.lgs. 286/1998, che lo straniero non ha un lavoro e nemmeno un posto dove andare a vivere né ha costruito, durante il periodo di permanenza in Italia, uno stile di vita tale da potersi ritenere inserito regolarmente nel territorio nazionale.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 27/4/23 , Boudza Hassan propone ricorso per cassazione, notificato il 26/11/2023, affidato a unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma (che dichiarano di costituirsi ai soli fini di partecipare all’udienza pubblica di discussione) . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, all’esito dell’adunanza del 6/3/24, con ordinanza n. 11090/2024, in relazione allo stesso ricorrente Boudza, nei ricorsi riuniti, vertenti su convalida del trattenimento disposto dal questore di Torino il 22/10/22 in esecuzione del decreto del Prefetto di Vicenza di espulsione del 2/9/22 (il primo dei due decreti espulsivi che lo hanno interessato), su riesame relativo e su prima proroga del trattenimento, si sono accolti i ricorsi per vizio di motivazione, per essersi il giudice di Pace limitato a mero richiamo alle motivazioni della Questura, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente, e violazione di legge (quanto al riesame, ritenuto dal giudice inammissibile in mancanza di nuovi elementi), con cassazione senza rinvio essendo ormai decorsi i termini di legge per il trattenimento.

2. Nel presente ricorso, il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c . 5, D. Lgs. 286/98, 111, c. 6, Cost., in quanto il provvedimento di proroga del trattenimento sarebbe viziato da motivazione apparente e incongrua e da omessa considerazione delle deduzioni difensive formulate in sede di impugnazione, in particolare, essendosi denunciata, in sede di impugnazione, la manifesta illegittimità derivata dall’atto-presupposto, il decreto di espulsione, adottato il 2 settembre 2022 dal medesimo Prefetto in ragione dell’asserita violazione di un onere introdotto nel 2007 a fronte dell’ingresso in Italia risalente al 1985, in palese contrasto con il principio della irretroattività della norma (art. 11, Disposizioni sulla legge in generale, nonché la sottoscrizione del provvedimento espulsivo da parte non del Prefetto ma di funzionari n assenza di delega di quest’ultimo, benché necessaria ai fini della validità dell’atto secondo la giurisprudenza di legittimità).

Si evince dal ricorso che la prima proroga per cui è causa era richiesta, il 26/4/23, dal Questore di Roma, a fronte della richiesta di rilascio del lasciapassare inoltrata alla rappresentanza diplomatica del Marocco il 4/4/23, e riguardava il trattenimento presso il CPR di Roma, disposto il 30/3/23 dal Questore di Vicenza (convalidato dal giudice di pace di Roma il 3/4/23), contestualmente all’adozione, il 30/3/23, da parte del Prefetto di Vicenza, del secondo decreto espulsivo riguardante il Boudza, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato italiano senza motivo, in violazione dell’ordine, ai sensi del comma 5 bis, di allontanamento dal territorio dello Stato nel termine di sette giorni, nell’impossibilità sia di procedere all’accompagnamento immediato alla frontiera sia di disporne il trattenimento, ordine notificato allo straniero successivamente al rilascio dal CPR del dicembre 2022 .

3. La censura è fondata. In effetti il provvedimento impugnato trascura del tutto sia l’esame delle deduzioni difensive dello straniero sia la verifica degli stessi presupposti della proroga richiesta dal Questore. Questa Corte (Cass, 18748/2015; Cass. 6064/2019) ha chiarito che «Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio» E si è ritenuto (Cass. 30178/2023) che «In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Riguardo ai parametri per delineare il rischio di fuga, costituente una ragione di trattenimento, si è poi chiarito (Cass. 21423/2016) che «lo straniero che, a seguito di decreto di espulsione, abbia fatto richiesta della protezione internazionale può essere trattenuto presso un Centro di identificazione ed espulsione – oggi CPR - , in attesa della sua audizione, al fine di scongiurare il pericolo di fuga di cui all'art. 6, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 142 del 2015, ovvero il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui alla lett.

c) della medesima disposizione, con valutazione da effettuarsi caso per caso in base al riscontro delle circostanze specificamente indicate dalle citate norme, non rilevando, invece, a tal fine, l'assenza di radicamento sul territorio e l'indisponibilità di mezzi economici».

4. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla proroga del trattenimento. Sulle spese si deve rilevare che il richiedente ̀ ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998, artt. 13, co. 5 bis, e 14, co. 4, che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che ̀ stata reputata conforme a Costituzione. (v.

Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma ̀ da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pù disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023). Poiché la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformitàa quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonché Cass., SU, n. 24413 del 2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice d