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Ordinanza — n. 6604/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal due to omitted examination of voluntary departure facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's order inadmissible regarding the Ministry's participation and granted the appeal on specific grounds. The applicant argued the lower court failed to consider his voluntary departure and omitted key factual circumstances. The court ruled that while the order was not merely apparent, it omitted the examination of decisive facts regarding the applicant's long stay and voluntary intent to leave.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 lett. b) TUI; Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: The lower court's decision is void if it omits the examination of decisive factual circumstances that could have influenced the ruling on expulsion measures.

Parole chiave

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expulsion appeal omission of facts apparent motivation voluntary departure asylum waiver Cassation review procedural error domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 lett. b) TUI
3.1.-Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lettera b) TUI, dell’art.
Art. 19 comma 1bis TUI
13, comma 2, lettera b) TUI, dell’art. 19, comma 1bis, TUI nonché dell’art.
Art. 35bis comma 3 d.lgs. 25/2008
19, comma 1bis, TUI nonché dell’art. 35bis, comma 3, d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
3.2.-Il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione alla rappresentazione documentale dell’intenzione del ricorrente di lasciare volontariamente l’Italia e quindi omesso esame di un fatto storico (art. 360, comma 1, n.
Art. 116 c.p.c.
5, c.p.c.) nonché violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere il Giudice attribuito, secondo il suo prudente apprezzamento, il corretto valore probatorio alla documentazione prodotta e, in particolare, ai biglietti aerei ed alla istanza di rinuncia agli atti (art.
art. 116 c.p
5, c.p.c.) nonché violazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27124/2018
Cass. 24422/2018
27124/2018, Cass. 24422/2018, Cass.
Cass. 24835/2017
24422/2018, Cass. 24835/2017).
Cass. Sez. U. n. 22232/2016
Cass. n. 9105/2017
Cass. n.20112/2009
9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n.20112/2009).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14431/2023 R.G. proposto da : FEKA XHOVANI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALLINI VACCARI RICCARDO, come da procura speciale in atti. -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI VERONA, in persona del Prefetto p.t., domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE VERONA n. 101/2023 depositata il 06/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE:

1. Feka Xhovani, proveniente dall’Albania, presentava ricorso al Giudice di pace di Verona proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione n.14 emesso dal locale Prefetto in data 20 ottobre 2023 ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. B) del TUI, che era accompagnato dall’ordine del Questore di Verona di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica del decreto. Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 6 marzo 2023, rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza, illustrati con memoria.

Il Prefetto della Provincia di Verona e il Ministero dell'Interno si sono costituiti al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. CONSIDERATO CHE: 2.- Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero e della Prefettura, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr.

Cass. 27124/2018, Cass. 24422/2018, Cass. 24835/2017). 3.1.-Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lettera b) TUI, dell’art. 19, comma 1bis, TUI nonché dell’art. 35bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, per non avere il Giudice di pace e la Prefettura considerato che il ricorrente, al momento della richiesta, era legalmente presente sul territorio dello Stato e che egli aveva rinunciato alla richiesta di asilo al solo fine di fare rientro in Albania. 3.2.-Il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione alla rappresentazione documentale dell’intenzione del ricorrente di lasciare volontariamente l’Italia e quindi omesso esame di un fatto storico (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) nonché violazione dell’art. 116 c.p.c. per non avere il Giudice attribuito, secondo il suo prudente apprezzamento, il corretto valore probatorio alla documentazione prodotta e, in particolare, ai biglietti aerei ed alla istanza di rinuncia agli atti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 3.3.-Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, TUI e art. 13, comma 4bis, lettera b) TUI, per non avere il Prefetto quantomeno concesso un termine per la partenza volontaria, essendo stata ampiamente manifestata dal ricorrente la volontà di rientrare volontariamente e spontaneamente in Albania (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonché, su questo specifico punto, omesso esame della documentazione prodotta in giudizio ed in particolare dei documenti di identità da cui risulta il luogo di residenza del ricorrente, con conseguente omessa od apparente motivazione sul punto (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). 3.4.-Il secondo e il terzo motivo vanno esaminat i con priorità , in applicazione del principio della ragione più liquida; sono fondati e vanno accolti sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, con assorbimento del primo motivo. 3.5.-É noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante -sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.

É stato, in particolare, precisato che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n.20112/2009). 3.6.- Nel caso in esame, l’ordinanza non risulta afflitta da motivazione apparente, ma risulta omesso l’esame delle circostanze fattuali che connotano la peculiarità della vicenda caratterizzata dalla lunga permanenza in Italia del ricorrente, provvisoriamente consentita, e quindi legittima, in pendenza del procedimento giudiziario introdotto per conseguire la protezione internazionale e poi rinunciato, dalla volontà manifestata dal ricorrente alla Pubblica Amministrazione di lasciare l’Italia volontariamente e dal comportamento palesato dal ricorrente nel rapporto con la Pubblica Amministrazione,anche mediante la produzione di documenti, come illustrato con adeguata specificità nel ricorso, circostanze che, ove prese in esame e concretamente valutate in relazione al caso di specie, avrebbe potuto assumere rilievo nella decisioneda parte del Giudice di pace sulla misura espulsiva adottata e su lla modalità esecutiva disposta.

La decisione impugnata va, pertanto, cassata. 3.7.-Restano assorbite le ulteriori censure. 4.-In conclusione, il secondo ed il terzo motivo va nno accolt i nei sensi di cui in motivazione, assorbite le ulteriori censure. L’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Verona in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Verona in persona di diverso magistrat