Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6572/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expulsion appeal where asylum claim is pending separately and family ties disproven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6572/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Talbi Bassem's appeal against a peace judge's dismissal of his expulsion order. Although the applicant claimed family ties and sought international protection, the lower court found no stable cohabitation with his Italian spouse. The supreme court ruled that the pending asylum proceedings do not automatically suspend the expulsion judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 8 D.L. 286/1998; Art. 295 c.p.c.: The court holds that a separate asylum application does not create a preliminary link requiring the suspension of an expulsion judgment when family cohabitation requirements are factually disproven.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion appeal asylum suspension family ties requirement Italian immigration law procedural suspension espulsione di familiari partenza del coniuge domanda d'asilo di una famiglia turca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 8 D.L. 286/1998
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contribu
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Art. 295 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contribu
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018,; Sez.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016
15676 del 14/06/2018,; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016,; Sez.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14610 del 13/07/2015
12976 del 22/06/2016,; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14610 del 13/07/2015; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 20886 del 08/10/2010
14610 del 13/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20886 del 08/10/2010, ; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 22367 del 25/10/2007
20886 del 08/10/2010, ; Sez. 1, Sentenza n. 22367 del 25/10/2007).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6566/2024 R.G. proposto da : TALBI BASSEM, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINI ELENA (PLLLNE64T49E202V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Ministero degli Interni, -intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE SIENA n. 1345/2023 depositata il 02/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con ordinanza del 25.9.2023 il Giudice di Pace di Siena respingeva il ricorso proposto da Talbi Bassem avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Siena notificato i n data 18.3.2023.

Osservava, per gli aspetti che qui rilevano, che il ricorrente aveva affermato di essere coniugato con cittadina italiana e di essere entrato in Italia con regolare visto per motivi di famiglia. Rilevava che, secondo quanto sostenuto dalla Prefettura in sede di comparsa di risposta la coniuge del ricorrente, Alice Ranalletta , escussa dal personale della stazione dei carabinieri di Campagnatico aveva dichiarato di non aver mai convissuto stabilmente con l’espellendo e di aver interrotto dal dicembre 2021 i rapporti con lo stesso,sicché lo stesso non rientrava fra i soggetti di cui all’art 19, secondo comma del TUI.

Avverso tale provvedimento Talbi Bassem propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.13 comma 8 D.L. vo 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c., art.24 Cost., art.6 e 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ricorrente deduce l’errata qualificazione giuridica dell’atto impugnato e dei suoi effetti da parte del Giudice di prime cure, nonché la violazione del diritto di difesa ad un equo processo. Afferma, inoltre, che il Giudice di Pace dinanzi al quale è stato impugnato il decreto di espulsione ha il potere dovere di verificare se l’operato della PA è corretto e quindi se sussistono o meno le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno ed i presupposti per l’adozione dell’espulsione stessa.

Evidenzia che nel caso di specie il primo Giudice ha assecondato l’automatismo espulsivo della PA, nonostante il ricorrente avesse rilevato di essere entrato regolarmente sul territorio nazionale, senza che la PA operasse altri accertamenti sul diritto dello straniero a rimanere in Italia. Inoltre il sig. Talbi Bassem aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale per motivi religiosi, avendo lo stesso sposato una cittadina italiana di religione non musulmana contravvenendo ai precetti della religione sua e della sua famiglia di origine e disobbedendo al dovere di contrarre matrimonio con la sposa impostagli.

Rileva col presente gravame, il ricorrente, che stante il respingimento di tale domanda da parte della Commissione, oggi è pendente giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale che ha sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con conseguente rilascio da parte della Questura di Grosseto di relativo permesso di soggiorno che rende regolare la posizione amministrativa del ricorrente medesimo. Il motivo non è fondato. Va preliminarmente rilevato che in merito alla disposta sospensione da parte del Tribunale di Firenze adito dall’odierno ricorrente per il riconoscimento dello status di rifugiato, questa Corte ha ripetutamente affermato che se lo straniero, dopo essere stato raggiunto dalla notifica del decreto diespulsione, presenti domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice dinanzi al quale è impugnato il provvedimento diespulsione non ha alcun obbligo di sospendere il relativo giudizio ex art. 295 c.p.c. , "poichè l'accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato, come nel caso di richiesta del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, non si pone in nesso di pregiudizialità con l'opposizione all'espulsione" (così Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018,;

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018,; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016,; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14610 del 13/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20886 del 08/10/2010, ; Sez. 1, Sentenza n. 22367 del 25/10/2007). In merito alla dedotta inespellibilità per violazione del diritto alla vita familiare il giudice di pace ha svolto accertamento di fatto in relazione alla mancanza radicale del requisito della convivenza così da escludere l’applicabilità dell’art. 19 invocato. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contribu