Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of notification and adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for correction of a material error was never formally notified to the opposing party. Although the appellant argued the text incorrectly identified a specific court decision, the court held that without adversarial proceedings, it cannot exercise its power to correct its own rulings. Consequently, the request for correction was rejected as procedurally impossible under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation cannot correct its own rulings ex officio in the absence of adversarial proceedings, rendering such correction requests inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21187-2016proposto da: FALLIMENTO CERAMICHE CALECA DI CALECA GAETANO C. S.A.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato BARBARTA SCHEPISper procura in atti; -ricorrente - contro SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA; -resistente - avverso l’ORDINANZA n. 13386/2024della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/5/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in Camera di consiglio del 25/2/2025; FATTI DI CAUSA 1. Il Fallimento Ceramiche Caleca di Caleca Gaetano C. s.a.s.,con “istanza” depositat a in data 31 / 5 /202 4 , ha chiesto, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., la correzione d ell ’ ordina nza in epigrafenella parte in cui, alla pagina 2, righi 1 e 2, è indicato, Ric. 2016n. 21187 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2 02 5 per mero errore materiale, quale provvedimento impugnato, “il decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania”, in luogo di “sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016”.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. La Corte rileva che il ricorso contenente l’istanza di correzione non risulta notificato e ritiene, di conseguenza, che, in difetto di contraddittorio, l’invocata correzione dell’errore materiale non può essere disposta neppure d’ufficio. 2.2. In tema di correzione degli errori materiali, infatti, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1°, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché (a differenza di quanto emerge nel caso in esame) sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass.
SU n. 4353 del 2023); 2.3. Il ricorso è, dunque,inammissibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della P