Decreto — n. 6547/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 23350del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Asl Roma 5, elettivamente domiciliata in Tivoli, via Acquaregna n° 1/15, presso lo studio dell’avvocato Valentino Vincenzo Giulio Ve- scio Di Martirano (VSCVNT82S28M208B)che lo rappresenta e di- fende. Ricorrente contro Analisi Cliniche Villa Adriana S.R.L., elettivamentedomiciliato in ROMA VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studiodell’avvo- cato Alessandro Bellomi (BLLLSN55H02H501H) che lorappresenta e difende. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma n° 4313 deposi- tata il 18 giugno 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 6547/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ricorrente contro Analisi Cliniche Villa Adriana S.R.L., elettivamentedomiciliato in ROMA VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studiodell’avvo- cato Alessandro Bellomi (BLLLSN55H02H501H) che lorappresenta e difende. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma n° 4313 deposi- tata il 18 giugno 2024.
Parole chiave
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o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 23350del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da Asl Roma 5, elettivamente domiciliata in Tivoli, via Acquaregna n° 1/15, presso lo studio dell’avvocato Valentino Vincenzo Giulio Ve- scio Di Martirano (VSCVNT82S28M208B)che lo rappresenta e di- fende. Ricorrente contro Analisi Cliniche Villa Adriana S.R.L., elettivamentedomiciliato in ROMA VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studiodell’avvo- cato Alessandro Bellomi (BLLLSN55H02H501H) che lorappresenta e difende. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma n° 4313 deposi- tata il 18 giugno 2024.
Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 65 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed al