Cassation court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, ASL Napoli 1 Centro, had submitted an accelerated decision proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to contest the lower court's judgment, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an accelerated appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 17164del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da ASL NAPOLI 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA V.FRANCESCO SAVERIO NITTI, 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI (GGLSFN64C10F839N) rappresentata e di- fesa dall'avvocato ANTONIO NARDONE (NRDNTN65E28F839A). ricorrente contro FIORILLO COSTANTINO C. DI FIORILLO CAMILLO S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ARRIGO VII, 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BORRACCINO (BRRNTN73M28H501O) rappresentato e difeso dagli avvocati VIN- CENZO CAPPELLO (CPPVCN65M18G596H) e GIOVANNI TERRERI (TRRGNN68T02F839M) controricorrente avverso la sentenza n. 46/2024 emessa da CORTE D'APPELLO NA- POLI l’8.11.2024 Rilevato che: il Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione ac- celerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 5,9 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all