Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, A Catering Srl, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the respondent, SIVAG SPA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, terminating the case and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25684/2020 R.G. proposto da : A CATERING SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRANIERO VINCENZO (GRNVCN57M12A717O) -ricorrente- contro SIVAG SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato PAGANI MAURIZIO (PGNMRZ63R25H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato VENE' ANDREA (VNENDR71L24D969X) -controricorrente- nonchè contro DI CIOMMO MAURIZIA, D'ARCO ANTONIO, CURATELA FALLIMENTO CAPITANO ROSSO MILANO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO nel 1013/2020 R.G.depositata il 14/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor