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Ordinanza — n. 6210/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal following settlement; court declines to state legal principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6210/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit after a settlement was reached. The appellant had previously filed an appeal against a second-instance judgment that had dismissed her claim against Agos Ducato S.p.A. regarding a banking contract dispute. Consequently, the court ruled that no legal principle needed to be stated under Article 363, as the proceedings terminated by the parties' agreement.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal following a settlement, the judgment is extinguished and the court is not required to enunciate a legal principle.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement extinguishment art 390 cpc art 391 cpc legal principle statement credito contestato opposizione al precetto esecutivo rimborso del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 24.9.2024 ed accettato il 25.9.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 c.
Art. 391 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 c.p.c.e che le spese, tenuto conto delle ragioni della rinuncia,possono essere compensate.
Art. 363, comma 3, c.p.c.
Requistorie scritte del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed ha chiesto che la Corte enunci principio di diritto a mente dell’art. 363comma 3, c.p.c.
Art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
art. 391 c.p
Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 c.p.c.e che le spese, tenuto conto delle ragioni della rinuncia,possono essere compensate.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. I, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.6697 a nno 202 2 proposto da: CHECCHIA MARIANGELA, rappresentata e difesa dall’avvocato Costa Alberto giusta procura in atti; ricorrente contro AGOS DUCATO S.P.A., rappresentata e difes a dall’avvocato Antonio Donvito in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliatain Roma, via Anicio Gallo n. 102 presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Polese. controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torino in funzione di giudice di appello n. 3929/2021 pubblicata in data 10/08/2021 non notificata. Requistorie scritte del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed ha chiesto che la Corte enunci principio di diritto a mente dell’art. 363comma 3, c.p.c. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28/11/2024 dal Sez. I–RG 6697/2022 camera di consiglio consigliere relatore Guglielmo Garri.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza il Tribunale di Torino , pronunciando sul contenzioso in sede di gravame tra Mariangela Checchia e Agos Ducato s.p.a., ha respinto l'appello della Checchiaed ha adottatoogni conseguente statuizione.

2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente.

3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 24.9.2024 ed accettato il 25.9.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 c. p. c. in ragione dell’intervenuta conciliazione della lite.

4. Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 c.p.c.e che le spese, tenuto conto delle ragioni della rinuncia,possono essere compensate.

5. ritenuto altresì non doversi procedere all’enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c., atteso che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi cassazione per intervenuta rinuncia. Sez. I–RG 6697/2022 camera di consiglio Così deciso in Roma, ne