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Ordinanza — n. 6090/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy trustee's rejection of professional fee claim due to unproven performance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6090/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a professional against the bankruptcy trustee's rejection of his fee claim. The lower court rejected the claim because the professional failed to prove the exact amount due and could not demonstrate that his work met professional standards after the trustee alleged non-performance. The appellate court upheld this decision, noting that the burden of proof shifted to the professional once the trustee raised the exception of non-performance, and the professional offered no evidence to counter the allegations.

Regesto Legislator

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Art. 1218, 1460 cod. civ.; When a professional in a bankrupt entity opposes the bankruptcy trustee's rejection of a fee claim, the burden of proving exact performance shifts to the professional, and failure to provide such proof results in rejection of the claim.

Parole chiave

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bankruptcy trustee professional fee claim burden of proof non-performance exception contractual remuneration mancanza di prova stima di immobili esteri carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 cod. civ.
Art. 1460 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13533/2001
Cass. n. 8615/2006
Cass. n. 15659/2011
Cass. n. 826/2015
Cass. n. 98/2019
Cass. n. 18641 del 27/07/2017
Cass. n. 13880 del 06/07/2020
18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1399/2023 R.G. proposto da : CIUTI EFISIO UGO, elettivamente domiciliato in SASSARI VIA PRINCIPESSA JOLANDA 2/A, presso lo studio dell’avvocato MASALA GIUSEPPE (MSLGPP40T10I452M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMELITA RICCARDO (CRMRCR83D28I452A) -ricorrente- contro FALLIMENTO COINSAR DI PIREDDA AGOSTINA ANGELA C. S.A.S. -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di SASSARI n. 37/2019 depositatoil 12/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Sassari, con decreto del 26.5.2022, ha rigettato l’opposizione proposta Efisio Giuseppe Ugo Ciuti avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento Coinsardi Piredda Agostina Angela C. sas ha rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 19.865,70, vantato quale corrispettivo per l’attività professionale svolta a favore della fallita, consistita nella redazione di stime di immobili e per l’attività di ricerca ed estrazione di visure ed ispezioni ipotecarie. Il tribunale ha, in primo luogo, evidenziato che, se poteva ritenersi provata l’esistenza del contratto avente ad oggetto la stima degli immobili in proprietà della Coinsar, nessuna prova era stata fornita in ordine alla quantificazione del corrispettivo, non essendo opponibili, in quanto privi di data certa, la proposta contrattuale e ed il preventivo di spesa.

Inoltre, il Ciuti non aveva proposto domanda subordinata, né aveva dedotto alcunchè che consentisse di determinare il compenso secondo le tariffe professionali o gli usi. In ogni caso, ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela - che aveva lamentato che il professionista aveva redatto una perizia inesatta ed inadeguata - la quale , a sostegno di tale eccezione, aveva, altresì, dedotto circostanze (non ammissione del concordato, stima immobili sproporzionata rispetto alle verifiche effettuate dai commissari, non commerciabilità dell’immobile sito in Monastir) che non erano state contestate dal Ciuti.

Il Tribunale di Sassari ha, inoltre, osservato che, una volta che il curatore aveva eccepito l’inadempimento o l’inesatto adempimento – essendo sufficiente in tal senso invocare l’esito nefasto della procedura poi sfociata in fallimento – sul professionista ricadrà l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, fornendo la prova che la sua condotta fosse stata conforme al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione. Tale prova non era stata fornita dall’opponente, con conseguente rigetto dell’opposizione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Efisio Giuseppe Ugo Ciuti, affidandolo a due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1460 cod. civ.. Espone il ricorrente che l’oggetto dell’incarico dallo stesso ricevuto di redigere le perizie di tutti gli immobili della società poi fallita era privo di alcun riferimento alla predisposizione del piano concordatario. Inoltre, il giudice di merito aveva accolto l’eccezione di inadempimento formulata dal fallimento benché apodittica e priva di riscontri certi, invertendo in maniera ingiustificata l’onere della prova posto a carico del professionista.

Con riferimento alle visure, il ricorrente aveva dimostrato di aver fornito dati oggettivi e incontrovertibili, con la conseguenza che nessun inadempimento poteva essergli addebitato.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2233 comma 1° c.c.. Lamenta il ricorrente l’erronea applicazione della norma sopra indicata, atteso che la ritenuta (non condivisa) opponibilità del preventivo non costituiva elemento ostativo alla quantificazione del suo corrispettivo. In particolare, il giudice di merito avrebbe dovuto procedere alla determinazione del compenso sulla base dell’ attività dallo stesso svolta.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, presentano concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza. Il Tribunale di Sassari ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. sulla base di una doppia ratio decidendi:

a) il ricorrente non aveva fornito nessuna prova in ordine alla quantificazione del corrispettivo, non essendo opponibili, in quanto privi di data certa, la proposta contrattuale e il preventivo di spesa, né aveva dedotto alcunché che consentisse di determinare il compenso secondo le tariffe professionali o gli usi;

b) in ogni caso, era fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, che aveva lamentato che il professionista aveva redatto una perizia inesatta ed inadeguata. Le censure svolte dal ricorrente nei confronti di questa seconda ratio decidendisono infondate. Va osservato che del tutto erronea è l’affermazione secondo cui il giudice di merito, nell’accogliere l’eccezione di inadempimento, avrebbe invertito l’onere della prova posto a carico del professionista. Ove un professionista di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali, e ciò in applicazione dei principi in tema di onere della prova nell’adempimento delle obbligazioni (nei contratti a prestazioni corrispettive) enunciati da questa Corte a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13533/2001 (conf. n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019).

Pertanto, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, è onere del professionista fornire la prova dell’esatto adempimento. Nel caso di specie, la curatela, per paralizzare la pretesa del Ciuti, ha eccepito il grave inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, per avere quest’ultimo redatto una perizia inesatta ed inadeguata. Il Tribunale, nell’accogliere tale eccezione, ha, peraltro, osservato, che le circostanze dedotte dalla curatela a sostegno di tale eccezione (stime di immobili sproporzionate rispetto alle verifiche effettuate dai Commissari, non commerciabilità dell’immobile sito in Monastir, etc.) non erano state contestate.

Il ricorrente, che non ha contraddetto in questa sede tale rilievo , non ha neppure dedotto che dinnanzi al giudice di merito avesse eventualmente fornito elementi per dimostrare il proprio esatto adempimento, essendosi limitato solo a lamentare, erroneamente, l’intervenuta inversione dell’onere della prova disposta dal provvedimento. Accertata allora l’infondatezza delle censure alla seconda ratio decidendi, è orientamento consolidato di questa Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'infondatezza delle censure mosse ad una rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le molte, Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu