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Ordinanza — n. 6081/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows expulsion ban pending asylum application and quashes lower court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6081/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's order inadmissible regarding the Ministry's participation and quashed the expulsion decree due to a violation of the ban on expulsion while an asylum application is pending. The applicant, Mustafa Ghulam, argued that his pending request for international protection legally prevented his removal, whereas the Peace Judge had incorrectly ruled otherwise. The Court held that Article 7 of the Immigration Act grants the right to remain until the asylum decision is made, thereby invalidating the expulsion order and remanding the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 d.lgs. 25/2008; Art. 13 comma 2 lett. B) TUI: The filing of an international protection application legally authorizes the foreigner to remain in the territory until the territorial commission decides on its admissibility and merits, establishing an absolute ban on expulsion during this period.

Parole chiave

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expulsion ban pending asylum international protection application immigration law violation removal prohibition Cassation quashing order misura di allontanamento nel diritto degli stranieri protezione internazionale sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 lett. B) del TUI
Art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 7 e 8 della L. 241/90

Giurisprudenza citata

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Cass. 27124/2018
Cass. 24422/2018
27124/2018, Cass. 24422/2018, Cass.24835/2017).
Cass. 24835/2017
Cass. n. 5080/2013
241 del 1990, non si estende alla procedura diespulsione dello straniero (Cass. n. 5080/2013;
Cass. n. 27682/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3307/2023 R.G. proposto da : MUSTAFA GHULAM, rappresentato e difeso dall’Avvocato GUGLIELMO SILVANA, come da procura speciale in atti. -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI COSENZA,in persona del Prefetto p.t., domiciliat i in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -intimati- avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di COSENZA n. 283/2022depositata il 29/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE:

1. Mustafa Ghulam, proveniente dal Pakistan, presentava ricorso al Giudice di pace di Cosenza proponendo opposizione avverso il decreto di espulsione n.66390 emesso dal locale Prefetto in data 27 luglio 2022 ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. B) del TUI. Il Giudice di Pace, con ordinanza depositata in data 29 dicembre 2022, rigettava l'opposizione e convalidava il decreto di espulsione; stabiliva anche che il cittadino straniero era inespellibile, avuto riguardo alla presentazione della domanda reiterata di protezione internazionale dallo stesso presentata il 2 maggio 2022 ed ancora sub iudice, fino alla conclusione del relativo procedimento.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per la cassazione prospettando tre motivi di doglianza, illustrati con memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 9720/2024 la trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio Il Prefetto della Provincia di Cosenza e il Ministero dell'Interno si sono costituiti al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE: 2.- Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero e della Prefettura, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr.

Cass. 27124/2018, Cass. 24422/2018, Cass.24835/2017). 3.- Con il primo motivo si denuncia la violazione del divieto di espulsione in pendenza di richiesta di protezione internazionale. Il motivo è fondato e va accolto. L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 al comma 1 prevede che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura”. La proposizione della domanda di protezione internazionale, quindi, legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, quale unico soggetto deputato a verificarne le condizioni di ammissibilità e fondatezza, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008.

Il Giudice di pace ha errato nell’affermare che non vi sarebbe alcuna norma che prevede il divieto di espulsione dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale e si trovi in attesa dell’esito della stessa e la decisione va cassata. 4.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione e assenza di interprete Il ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia rigettato il motivo relativo alla nullità del decreto di espulsione dovuta all’assenza dell’interprete, poiché il provvedimento è stato redatto in italiano e tradotto in inglesee non si è te nuto conto del fatto che egli è analfabeta.

Il secondo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo. 5.-Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 lamentando che il Giudice di pace abbia ritenuto non applicabile la normativa per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e del responsabile dello stesso. Il motivo è infondato perché la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non si estende alla procedura diespulsione dello straniero (Cass. n. 5080/2013;

Cass.n. 27682/2018).

6. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo ed inammissibile il primo; l’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Cosenza in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Cosenza in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio d