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Ordinanza — n. 6063/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it cannot re-evaluate factual evidence on professional service execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6063/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant requested a new evaluation of documentary evidence regarding the execution of professional services. The lower court had already determined that the provided documents, including emails, were insufficient to prove the performance of the agreed professional assistance beyond the mere assignment of the task. The Court ruled that such factual assessments of evidence execution fall outside the scope of cassation review and cannot be re-examined by the supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: Appeals challenging the lower court's assessment of evidence regarding the execution of a professional service are inadmissible as they concern factual findings not subject to cassation review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal execution of professional service assessment of evidence cassation review limits bankruptcy proceedings documenti attendibili carenza di credibilità oggettiva prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primoed unico motivo il ricorrente chiede la cassazione del decreto impugnato stante l’omessa valutazione delle prove documentali allegate al ricorso inopposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 360 n 4 cpc.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Cass. Sez. Un. n. 8054/2014
Cass. Sez. Un. n. 8054/2014).
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 8054/2014
Cass. Sez. Un. n. 8054/2014).
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019
Sez. Un. n. 8054/2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6249/2024 r.g. proposto da: Dott. Massimo Rosso,C.F. RSSMSM64T17C351J, elettivamente domiciliato in Roma,Via Di Novella n. 22 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Gitto (C.F. GTTGPP68H19C351S; giuseppe.gitto@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale rilasciata in atti. - ricorrente - contro Fallimento Siciliana Polli s.r.l.in liquidazione . - intimato - avverso il decreto n. 1008/2024, emesso, nel procedimento annotato al n . RG 5645/2022, dalTribunale di Catania in data 3 g ennaio 2024 e pubblicat o il 26gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Catania, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dal Dott. Massimo Rosso nei confronti del Fallimento Siciliana Polli s.r.l. in liquidazione, ha rigettato la proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d., che aveva negato l’ammissione al passivo al credito professionale insinuato dall’odierno ricorrente.

2. Il Dott. Massimo Rosso aveva infatti chiesto di essere ammesso al passivo della società “La Siciliana Polli srl in liquidazione” per il proprio credito di euro 15.000,00, deducendo di aver espletato l’attività pattuita in relazione al conferimento di incarico sottoscritto dallasocietà in bonis .

3. Con decreto del 24 Marzo 2022 il giudicedelegato aveva reso esecutivo lo stato passivo,adottando il provvedimento del seguente tenore: “ Il G.D. non ammette il credito come da progetto del Curatore”.Il g.d. non aveva infatti ritenuto provato il credito.

4. Il Tribunale di Catania, nel rigettare la predetta opposizione avanzata nei confronti del provvedimento del g.d. da ultimo ricordato, ha osservato e rilevato che: (i) “il compendio documentale offerto” non era sufficiente a provare l’esecuzione della prestazione,così come dedotta ; (ii) il contratto di opera professionale, sottoscritto tra le parti, avrebbe potuto al più dimostrare infatti il conferimento dell’incarico,ma non già l’espletamento dello stesso; (iii) anche le mail versate in atti non eranoidonee a dimostrare l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto; (iv) la presenza del professionista alla udienza provava solo un generico coinvolgimento del professionista nella procedura concordataria; (v) gli ulteriori temi di doglianza (determinazione del corrispettivo; data certa del contratto) rimanevano pertanto assorbiti.

2. Il decreto , pubblicat o il 26 gennaio 2024, è stat o impugnat o da l D ott . Massimo Rosso con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Il Fallimento intimato non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primoed unico motivo il ricorrente chiede la cassazione del decreto impugnato stante l’omessa valutazione delle prove documentali allegate al ricorso inopposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 360 n 4 cpc. 1.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che il Tribunale di Catania aveva riconosciuto espressamente che il contratto dove va considerarsi prova sufficiente per ritenere che il professionista fosse stato incaricato dalla società.

Tuttavia – aggiunge il ricorrente – il Tribunale, pur avendo riconosciuto“un coinvolgimento del professionista”, aveva rit enuto che non fossestata fornita la prova dell’espletamento della sua attività professionale. 1.2 Ricorda ancora che la documentazione allegata era stata definita genericamente “non sufficiente”, facendo un mero richiamo alle mail prodotte. Nessuna motivazione, tuttavia, sarebbe stata resa su tale documentazione e sulle ragioniper cui le mail non avrebbero comprov ato il suo apportoprofessionale. 1.3 Sottolinea, invece, che la sua prestazione professionale non consisteva nella semplice redazionedi un atto giuridico o di una relazione (tra l’altro espletata e di cui vi eraprova nelle mail prodotte) , bensì – stante la stima e la fiducia riposta dalla società– nell’assistenza che avrebbe dovuto fornire per tutte le attività volte al depositodella domanda concordataria e della sua omologazione.

Più in particolare, si sarebbe dovuto occupare della pianificazione e del coordinamento del progetto concorsuale con gli altri professionisti incaricati. Aggiunge sempre il ricorrente che d alla documentazione prodotta si sarebbe evinto, senza dubbio alcuno, che tale attività diassistenza era stata resa in favor e della società dando diritto al relativo compenso. 1.4 Il motivoè all’evidenza inammissibile. 1.4.1 Il ricorrente pretende infatti un nuovo apprezzamento della prova documentale da parte di questa Corte per accreditare, in questo giudizio di legittimità, una diversa lettura,rispetto a quella già svolta dal Tribunale, della quaestio facti, e ciò con particolare riferimento al profilo della prova dell’esecuzione della prestazione professionale pattuita con la società in bonis; profilo quest’ultimo sul quale i giudici del merito hanno invece espressamente escluso che la documentazione versata in atti fosse idonea a dimostrare la fondatezza della tesi dell’opponente con riguardo , oltre a l conferimento dell’incarico (circostanza ritenuta provata dallo stesso Tribunale), anche all’esecuzione dello stesso.

Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in questo giudizio di legittimità, trattandosi di un profilo che, attenendo allo scrutinio diretto della prova, non è sindacabile in cassazione (v. Cass. Sez. Un. n. 8054/2014). 1.4.2 Da ultimo va anche segnalato che il ricorrente propone nel corpo del motivo anche un vizio di omessa pronuncia su questioni che invece il Tribunale aveva dichiarato assorbite . Si tratta di una doglianza completamente fuori fuoco rispetto alla predetta ratio decidendi di assorbimento di tutte quelle censure che riguardavano infatti il quantum debeatur.

Ne consegue l’inevitabile declaratoria di inammissibilità anche di questa ultima censura. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a