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Ordinanza — n. 6058/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after settlement; court continues unified contribution obligation principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6058/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a settlement and the appellant's subsequent withdrawal. The lower court had partially accepted an opposition to the bankruptcy estate, adjusting creditor claims for professional work performed during concordatary and pre-bankruptcy procedures. Although the appeal was withdrawn, the Court maintained that the unified contribution obligation remains applicable to the appellant as the losing party in the underlying proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The obligation to pay the unified contribution applies to the losing appellant even upon withdrawal, as the measure is exceptional and strictly interpreted.

Parole chiave

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unified contribution obligation withdrawal of appeal bankruptcy opposition concordatary procedure strict interpretation principle privilegio nel fallimento compenso del curatore fallimentare anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19273/2017 r.g.proposto da: Avv. Alboino Greco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGiancarlo Servodio. - ricorrente - contro Fallimento FIM SUD s.p.a., in persona del curatore Dott.ssa Capossela, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’Avvocato Bruno Meoli. - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Avellino, depositato in data 23.6.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnatoil Tribunale diAvellino, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dall’Avv. Alboino Greco nei confronti del Fallimento FIM SUD s.p.a., ha parzialmente accolto l’impugnazione così presentata e ha rideterminato il credito ammesso al passivo in euro 30.064,37, oltre accessori, per l’opera prestata nel corso della procedura concordataria, e in euro 430, oltre accessori, per l’opera prestata nel corso della procedura prefallimentare, con collocazione privilegiata di entrambe i crediti, non riconoscendo tuttavia la richiesta prededuzione per il credito nascente per lo svolgimento dell’attività professionale nella procedura concordataria antecedente alla dichiarazione di fallimento.

2. Il decreto, pubblicato il 23.6.2017 , è stat o impugnat o da ll’ Avv. Alboino Greco con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui il Fallimento FIM SUD s.p.a. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE In data 3.2.2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Avv. Greco, sottoscritto da quest’ultimo e dal difensore Avv. Servodio, in seguito a transazione intercorsa tra le parti. Occorre pertanto dichiarare estinto il giudizio. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il g