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Ordinanza — n. 5731/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes bankruptcy court decision for failing to apply res judicata on worker qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5731/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted Furnari's appeal against the bankruptcy court's partial admission of his harmful work injury claim. The lower court had reduced the award by restricting the worker's seniority to a later date based on pay slips, despite prior rulings establishing his qualification as a resinator from the start of employment. The Court found this error because the qualification was already uncontested in a previous proceeding, making the lower court's re-examination of the employment period a violation of res judicata principles.

Regesto Legislator

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Art. 384, comma 2°, c.p.c.; Art. 2900, c.c.: When a qualification is uncontested in a prior proceeding, the lower court in a subsequent bankruptcy opposition cannot re-examine the period of employment relevant to that qualification, as such re-examination violates the principle of res judicata.

Parole chiave

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res judicata principle bankruptcy opposition procedure harmful work injury claim uncontested qualification violation of preclusion residua capacità al guadagno incapacità di lavoro branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 384, comma 2°, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384, comma 2°,c.p.c., censurala decisione per aver il tribunale omesso di considerare che questa Corte, con l’ordinanza rescindente n.
Art. 2900, c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 24357/2023
Cass. nn. 13719/2017
Cass. nn. 3330/2015
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17753-2020proposto da: FURNARI SARO, rappresentato e difes o da ll’ a vvocat o ANGELO SIRACUSAper procura in calce a l ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO AICON YACHTS S.P.A. -intimato - avverso il DECRETO n. 220/2020 del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO,depositato il 2 2 / 5 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024. RILEVATO CHE 1.1. Il Tribunaledi Barcellona Pozzo di Gotto, con decreto del 22.5.2020, pronunciando in sede di rinvio - a seguito della cassazione di un precedente suo decreto di sposta da questa Corte con ordinanza n. 19664/2019 - ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Saro Furnari per ottenere l’ammissione allo stato passivo del F allimento A i con Yachts s.p.a. del credito, discendente dal rapporto di lavoro Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 intrattenuto con la fallita, di complessivi € 10.711,97, vantato a titolo diindennità per lavori nocivi, di residuo T.F.R e di premio di produzione. 1.2.

Il tribunale, per quanto ancora qui interessa , ha ritenuto che il credito vantato da Furnari a titolo di “indennità per lavori nocivi”dovesse essere ammesso allo stato passivo per la somma di €. 905,48, in luogo di quella richiesta di €. 7.698,32, in quantol’opponente, pur avendo dedotto di aver sempre svolto le mansioni di “operaio resinatore”a partire dal 6/10/2003, data della sua assunzione, aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che avesseassunto tale qualifica solo a far data dal gennaio 2010, con la conseguenza che l’incremento retributivo dovuto in virtù dell’art. 73 CCNL di categoriapoteva essergli riconosciuto “nella misura risultante dalle buste paga …”, soltanto“a decorre(re) dalla predetta data”. 1.3.

Il giudice del merito ha inoltre escluso che, in senso contrario, potessero rilevare le due dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, ritenute inattendibili per la loro genericità e per l’assenza di riscontri del dato (emergente dall’attestato depositato dall’opponente) – e di per sé avente natura indiziaria - inerente la frequentazione di un corso di formazione per resinatori. 1.4. Saro Furnari, con ricorso notificato il (lunedì) 22/6/2020, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione deldecreto. 1.5.

Il Fallimento è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 2.1. Con il primo motivo il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384, comma 2°,c.p.c., censurala decisione per aver il tribunale omesso di considerare che questa Corte, con l’ordinanza rescindente n. 19664/2019, Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 aveva ritenuto incontestata la sua qualifica di operaio resinatore per l’intero periodo lavorativo in cui era stato alle dipendenze della società poi fallita, e cioè dal mese di ottobre 2003 fino al mese di dicembre 2009, indipendentemente da quanto indicato nelle buste paga. 2.2.

Il motivo è fondato. 2.3. Con l’ordinanza n. 19664/2019 questa Corte ha infatti affermato che risultava(no) accertat(e), per non essere in contestazione”, la qualifica di operaio resinatore di Furnari e la natura nociva e pericolosa della relativa prestazione. Ne consegue che nel giudizio di rinvio, che ha struttura “chiusa”, non solo era impedito alle parti ed al giudice di ampliare il thema decidendum, ma operavano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi col provvedimento rescindente (fra molte, Cass. nn. 24357/2023, 13719/2017, 3330/2015): era dunque precluso al tribunale di verificare se Furnari avesse dato prova di aver svolto le mansioni in ragione delle quali doveva essergli riconosciuta l’indennità sin dalla data della sua assunzionepresso Aicon Yachts s.p.a., trattandosi di circostanza non contestatanel primo giudizio di opposizione, ormai coperta dal giudicato. 2.4.

Restano assorbiti i (pur fondati) secondo e terzo motivo del ricorso, con i quali Furnari lamenta, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo (consistente nell’avvenuto riconoscimento dell’indennità da parte della datrice di lavoro, seppure in misura ridotta, a partire dal mese di gennaio 2005) e il vizio di motivazione apparente in ordine all’affermata inattendibilità dei testi escussi.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al T ribunale di Ric. 2020n. 17753 - Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 Barcellona Pozzo di Gotto che, in differente composizione, pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gottoche, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così