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Ordinanza Interlocutoria — n. 5710/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Appellate Court regarding validity of solutorio loan due to pending Supreme Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5710/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Malù Immobiliare s.r.l. and its representatives against the Appellate Court's rejection of their appeal. The lower court had upheld the original judgment dismissing the bank's opposition to execution based on the validity of the solutorio loan. Consequently, the Court remanded the case to the Appellate Court pending the outcome of a separate ruling by the Supreme Court on the same legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 60 c.p.c.: When a question of law regarding the validity of a solutorio loan is of particular importance and has been referred to the Supreme Court, the Cassation Court must remand the case pending the final decision on that specific issue.

Parole chiave

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solutorio loan validity of contract remand pending ruling Supreme Court referral appellate procedure banca di credito ipotecario divieto di finanziamento monetario diritto di prestito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.
Art. 60 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 luglio 2024, n. 18903
Cass. 10 luglio 2024, n. 18903), appare opportuno differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione da parte delle predette Sezioni Unite
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3548/2021R.G. proposto da Malù Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Vernamonti Anna Rita e Notarfranco Lidia, tutti rappresentati e difesidall’avv. Maurizio Mililli -ricorrenti - contro Banca di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo soc. coop. p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Salvatore Marco Coco -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1577 /20 20 , depositata il 24 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 febbraio 202 5 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -la Malù Immobiliare s.r.l., Anna Rita Vernamonti e Lidia Notarfranco Oggetto:mutuo solutorio propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 24 novembre 2020 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa nei loro confronti dalla Banca di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo soc. coop. p.a. in virtù di due mutui fondiari contratti dalla predetta Malù Immobiliare s.r.l. e garantiti da fideiussione rilasciata dalle ricorrenti Vernamonti e Notarfranco; - la sentenza di appello ha dato atto che l’opposizione era fondata sull’allegazione della nullità dei mutui fondiariper mancanza o illiceità della causa, in quanto asseritamente stipulati per consolidare pregresse esposizioni non garantite della AERRE 17 s.r.l. in liquidazione, società interamente partecipata da Lidia Notarfranco; - la Corte territoriale, dopo aver riferito che il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame interposto dalle odierne ricorrenti, evidenziando che le somme mutuate erano state effettivamente poste nella disponibilità della mutuatari a e ritenendo che il mutuo fondiario stipulato per ripianare un’esposizione debitoria non è nullo in quanto non è un mutuo di scopo e il finanziamento ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo soc. coop. p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo l e ricorrent i denuncia no l ’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata considerazione della natura atipica del contratto stipulato dalle parti; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ. e 67 l. fall., per aver la Corte di appello ritenuto lecita la causa dei mutui fondiari in esame;- con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, secondo motivo, e 1418 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che i contratti dedotti in giudizio fossero diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e , comunque, per aver considerato sussistente il requisito della causa; -poiché la questione della validità del cd. mutuo solutorio, investita dal secondo e dal terzomotivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare importanza (cfr.

Cass. 10 luglio 2024, n. 18903), appare opportuno differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione da parte delle predette Sezioni Unite

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa