Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; judgment declared extinguished by voluntary renunciation of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the request. Although the client argued procedural violations regarding the bank's representative authority and contradictory reasoning, they subsequently submitted a declaration of renunciation which was accepted by the system. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant voluntarily renounces the request, and the court must then order the losing party to pay litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INO Consigliere ORDINANZA sul ricorso13939/2021 proposto da: NICOLAI CESARE e GOLD MARMI SRL IN LIQUIDAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Tavarelli -ricorrente - contro UNIPOLREC SPArappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Tassi -controricorrente – nonché contro RG 13939/21 Nicolai-Unipolrec Est. Cons. Marulli UNIPOL BANCA SPA -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO diGENOVA n. 1083/2020 depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.
FATTI DI CAUSA 1.Cesare Nicolai e la Gold Marmi s.r.l., il primo nella sua veste di fideiussore della seconda e la seconda nella sua veste di debitrice, impugnano con un ricorso affidato a due motivi e resistito da Unipolrec s.p.a., l'epigrafata sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, adita dagli odierni ricorrenti per la riforma della decisione che in primo grado ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato loro dalla banca a fronte dei saldi negativi di conto, ha confermato le determinazione del giudice di prima istanza in punto alla rappresentanza sostanziale del soggetto che per conto della banca aveva conferito la procura alle liti, richiamando a tale riguardo le risultanze della deliberazione adottata il 29.5.2007 dal Consiglio di amministrazione di questa, ed ha quindi dichiarato inammissibile il proposto motivo di gravame in punto alla legittimità del recesso dagli intrattenuti rapporti di conto, non confrontandosi esso con il rigetto dell'analoga doglianza decretato dal giudice di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità dell'impugnata decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché la Corte di appello avrebbe rigettato il motivo di gravame afferente all'eccepito difetto di rappresentanza sostanziale del soggetto conferente la procura alle liti per conto della banca a mezzo RG 13939/21 Nicolai-Unipolrec Est. Cons. Marulli di una motivazione apodittica, inidonea, da un lato, a superare l'obiezione inerente ai limiti di importo entro cui era riconoscibile il potere rappresentativo del funzionario che aveva sottoscritto la procura, dall'altro a chiarire come una diversa conclusione potesse argomentarsi dalla citata delibera amministrativa del 29.5.2007.
3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. per la contraddittorietà che affliggerebbe la sentenza impugnata nel fatto che essa, rigettando l'eccezione della banca, abbia in relazione al parametro evocato, dichiarato inizialmente ammissibile il proposto atto di gravame, ed abbia poi, invece, dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, afferente al recesso della banca, per difetto di specificità in quanto esso, reiterando i medesimi argomenti già negativamente vagliate dal primo giudice, non si confrontavacon le ragioni enunciate da questo.
4. In data 28.1.2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ed ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.Il relativo atto consta essere sottoscritto dal citato difensore, è privo dell'accettazione della controparte ed il suo depositato è stato accettato dal sistema in data 29.1.2025 alle ore 9.11. Ne discende che la dichiarazione di rinuncia non può reputarsi tardiva in quanto l'adunanza ha avuto inizio alle ore 10.00 del 29.1.2025 e che neppure può reputarsi inefficace in quanto, benché sia stata sottoscritta dal solo difensore, dalla procura speciale al medesimo conferito ai fini del ricorso per cassazione si apprende che il difensore dei ricorrenti era anche abilitato per loro conto a rinunciare agli atti. La mancata accettazione della controparte non elide l'efficacia di detto atto, ma non solleva il collegio dal liquidare le spese in adesione al principio di causalità.
P.Q.M.
RG 13939/21 Nicolai-Unipolrec Est. Cons. Marulli Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Romanella camera di consiglio della I sezione civile il giorno29 gennaio 2025 . Il Presidente Dott. Mauro Di Marzio