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Ordinanza — n. 5692/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds, citing new issue and lack of interest to act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5692/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Landino Auto SRL and associates against the Milan Court of Appeal's decision. The appellants argued for the return of interest payments and questioned the validity of the credit assignment, but the court found the second ground inadmissible as a new issue not raised in the lower court. Consequently, the main appeal was dismissed, and the incidental appeal was absorbed, resulting in the appellants bearing the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nn. 3 and 4 of the Civil Procedure Code; Art. 58, para. 4 of the TUB; Art. 4 and 7 of Law 130/1999: A cassation appeal is inadmissible if the legal question raised involves a factual finding not addressed in the appealed judgment and was not previously deduced before the court of first instance.

Parole chiave

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new issue in cassation procedural inadmissibility interest to act credit assignment validity procedural costs allocation usura decorrenza degli interessi sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, nn. 3 and 4 of the Civil Procedure Code
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 58, para. 4 of the TUB
civ., violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla cartolarizzazione dei crediti, ritenendo carente la prova della cessione del credito, con violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 4, d.
Art. 4 and 7 of Law 130/1999
art. 100 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., mancanza di interesse ad agire di Landino Andrea e Landino Gian Luca Alessandro, per non avere la sentenza di appello riformato la condanna alle spese operata dal giudice di primo grado.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 20659/2024
Cass., n. 7591/2023
Il principio di soccombenza è, peraltro, applicazione del principio di causalità (Cass., n. 7591/2023; Cass., 5813/2023; Cass., n.
Cass., 5813/2023
7591/2023; Cass., 5813/2023; Cass., n.
Cass., n. 13498/2018
7591/2023; Cass., 5813/2023; Cass., n. 13498/2018; Cass., n.
Cass., n. 7182/2000
13498/2018; Cass., n. 7182/2000), secondo il quale qualunque parte abbia dato origine a una domanda giudiziale rivelatasi infondata, come nella specie, è tenuta al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte vittoriosa che è stata onerata del relativo costo.
Cass., 32804/2019
Cass., n. 2038/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8437/2021 R.G. proposto da : LANDINO AUTO SRL, LANDINO GIANPAOLO, ROZZA ANGELA, LANDINO ANDREA, LANDINO GIAN LUCA ALESSANDRO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) -ricorrente- contro PENELOPE SPV SRL -intimato- sul controricorso con ricorso incidentale proposto da: PENELOPE SPV SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COLLI GIULIO (CLLGLI66B26F754I) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2266/2020 depositata il 15/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. La società LANDINO AUTO S.r.l. e i fideiussori LANDINO GIANPAOLO, ROZZA ANGELA, LANDINO ANDREA, LANDINO GIAN LUCA ALESSANDRO hanno convenuto Intesa San Paolo S.p.A. (ISP), deducendo che la banca aveva in essere con la società debitrice tre rapporti di conto corrente e aveva erogato due contratti di mutuo a tasso variabile, nonchéstipulato un contratto di Interest Rate Swap, per le cui obbligazioni erano state rilasciate fideiussioni dagli altri quattro attori.

Gli attori hanno dedotto che ai rapporti bancari in essere erano stati applicati interessi anatocistici, nonché in violazione del tasso soglia, chiedendo anche dichiararsi l’indebita applicazione di commissioni, con particolare riguardo alla commissione di massimo scoperto applicata, con restituzione degli importi indebitamente versati.

2. Il Tribunale di Milano, previo espletamento di CTU, ha rideterminato i saldi dei tre contratti di conto correntee ha rigettato le ulteriori domandedegli attori.

3. Gli attori hanno interposto appello anche in punto spese relativamente alla posizione di alcuni degli appellanti . La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello, ritenendo non decisive le tre perizie prodotte da parte appellante, essendo il superamento del tasso soglia avvenuto solo per alcuni trimestri, nonché ritenendo irrilevante l’usura in quanto sopravvenuta, non sussistente al momento della pattuizione. Sono stati, poi, rigettati nel merito gli altri motivi (superamento del tasso soglia, anatocismo e nullità delle clausole contrattuali).

4. Propongonoricorso per cassazione gli appellanti, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la cessionaria del credito , che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Parte ricorrente ha formulato istanza di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., mancanza di interesse ad agire di Landino Andrea e Landino Gian Luca Alessandro, per non avere la sentenza di appello riformato la condanna alle spese operata dal giudice di primo grado. Deducono i ricorrenti che la riforma in punto spese sarebbe stata necessaria, posto che la natura usuraria del tasso applicato dalla banca sarebbe stato rilevabile di ufficio, rendendo « irrilevante l’intervento » in giudizio in appello dei ricorrenti, i quali non avrebbero avuto interesse ad agire in giudizio.

2. Il primo motivo è infondato, essendosi fatta applicazione del principio della soccombenza quanto al capo accessorio delle spese processuali, principio applicabile –con particolare riguardo al rigetto della domanda di merito di usurarietà degli interessi applicati – a qualunque parte che abbia agito in giudizio, ancorché meramente interventore adesivo (Cass., n. 20659/2024). Il principio di soccombenza è, peraltro, applicazione del principio di causalità (Cass., n. 7591/2023; Cass., 5813/2023; Cass., n. 13498/2018; Cass., n. 7182/2000), secondo il quale qualunque parte abbia dato origine a una domanda giudiziale rivelatasi infondata, come nella specie, è tenuta al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte vittoriosa che è stata onerata del relativo costo.

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla cartolarizzazione dei crediti, ritenendo carente la prova della cessione del credito, con violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 4, d. lgs. n. 385/1993 (TUB), nonché degli artt. 4 e 7 l. n. 130/1999. I ricorrenti osservano che la cessione sarebbe avvenuta nel corso del giudizio di appello , con allegazione della sola pubblicazione in G azzetta Ufficiale de gli estremi della cessione dei crediti in blocco, non anche della cessione del rapporto in oggetto.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la questione dedotta dai ricorrenti non risulta dalla sentenza di appello e deve considerarsi questione nuova. Ove una questione giuridica , implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la propone in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anchedi indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass., 32804/2019; Cass., n. 2038/2019).

5. Nella specie, la cessionaria del credito era già costituita in grado di appello, né risulta che siano state formulate dagli appellanti conclusioni in cui fosse stata contestata la legittimazione passiva della cessionaria.

6. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, attinente alla tardività del ricorso. Le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale , ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipa