Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5688/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the cooperative company under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5688/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The cooperative company voluntarily renounced the litigation on January 30, 2025, citing procedural grounds under Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court found no need to rule on the merits or costs, as the procedural prerequisites for the appeal no longer existed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code cooperative company litigation Cassation court decision continuazione dell'esecuzione titolo esecutivo per i crediti non contestati mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
”, ha depositatorituale rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
18617– 20 16 R.G.; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

cooperativa ( c.f./ p.i.v.a. 0 1214070391 ) - incorporata da CON.S.A.R. soc. coop. cons. (c.f./p.i.v.a. 00175490390)- in persona del l egale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Riccardo Sabadini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilia, n. 88, presso lo studio dell’avvocato Federica Corsini. RICORRENTE contro SIGLA società cooperativa a resp. lim. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, avvocato Andrea Assogna, avvocato Umberto Galasso edottor Andrea Urbani, elettivamente domiciliata in Roma, al viale dell’Umanesimo, n. 69, presso lo studio dell’avvocato Carmela Del Prete che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 1383/2015 della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del25 febbraio 202 5 del consigliere dott.

Luigi Abete, rilevato che la “CON.S.A.R.” soc. coop. cons. , incorporante la “ S.C.A.R. ”, ha depositatorituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. c iv. datata 30.1.2025 al ricorso iscritto al n. 18617– 20 16 R.G.; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “S.C.A.R.” società cooperativa, incorporata dalla “CON.S.A.R.” soc. coop. cons.,ed iscritto al n. 1 86 1 7 - 201 6 R.G. Così deciso in Roma il 25febbraio 20 2 5 Il presidente Francesco Terrusi