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Ordinanza — n. 5687/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit and incidental counterclaim by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5687/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal and incidental counterclaim extinguished following the mutual withdrawal of both proceedings by the parties. The cooperative bank had initially challenged a lower court judgment ordering payment of excess funds, but subsequently withdrew its appeal while the defendants withdrew their counterclaim. Consequently, the court found no grounds to award costs as the proceedings were terminated by agreement rather than a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 3 e 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater t.u. spese giust.: The withdrawal of a cassation appeal and incidental counterclaim by mutual agreement extinguishes the proceedings without the need for a final judgment, thereby precluding the award of costs under the standard provisions.

Parole chiave

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mutual withdrawal of suit extinction of proceedings incidental counterclaim costs allocation cassation appeal dismissal compensazione nel fallimento rimborso del mutuo soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 3 e 4 c.p.c.
Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1 quater t.u. spese giust.
civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta, né al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7867/2021 R.G. proposto da : BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPEARTIVO SOC. COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIZZI FRANCESCO (VLLFNC75C08E783E) rappresentato e difeso dall'avvocato BERTOLA MASSIMO (BRTMSM56M24C770M) -ricorrente- contro CICCOLA SECONDO, CIARPELLA MARIA PAOLA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da CIARPELLA MARIA PAOLA e da CICCOLA SECONDO elettivamente domiciliati in Macerata Galleria del Commercio, 5, presso lo studio dell’avvocato VALORI ALFONSO (VLRLNS58M25G920G) che li rappresenta e difende -ricorrenti incidental i - contro BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO SOC.

COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 107/2021 depositata il 02/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Considerato che: La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro Soc. Coop., ha impugnato per cassazione la sentenza nr nr107/2021 che aveva accolto parzialmente il gravame e condannato gli appellati a versare all’ l’Istituto di credito la somma di € 38.449,39 percepita in eccedenza oltre agli interessi legali dalla data del 9.2.2011.

Secondo Ciccola e Ciarpella Maria Paola hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. Con atto del 20.2.2025 l’Istituto di credito ha deposito atto di rinuncia al ricorso principale con la relativa accettazione da parte dei controricorrenti i quali, a loro volta, hanno depositato in data 21.2.2025 atto di rinuncia al ricorso incidentale accettato dalla controparte. Entrambi hanno chiesto concordemente l’estinzione del giudizio a spese compensate. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Il presente giudizio va dichiarato estinto attesa la ritualità della rinuncia al ricorso ed al controricorso incidentale Nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio stante l’accordo intervenuto sul punto fra le parti in causa.

Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta, né al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all'art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175