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Ordinanza — n. 5679/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Supreme Court order for material error omitting mandatory attorney fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5679/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted an application to correct a prior order for a material error. The original order rejected the appeal and awarded costs but failed to deduct the fees of the appointed attorneys, despite their explicit request. The court ruled that this omission constituted a mere clerical mistake rather than a substantive error, mandating the correction of the document.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A material error is a mere clerical mistake diverging between the judge's intent and its graphic representation, warranting correction when it concerns mandatory accessory provisions like attorney fee deductions.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy attorney fee deduction mandatory accessory provision c.p.c. article 287 supreme court order cancellation office duty condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
art 287 c.p
Con istanza del 19.7.2024 gli avvocati Antonio Romei ed Eric Quarantelli hanno chiesto ai sensi dell’art 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17485/2024 R.G. proposto da : avv FERRERO MASSIMO, MOCAVINI RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ROMEI ANTONIO (RMONTN64D05H199R) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUARANTELLI ERIC (QRNRCE75R23H501Y) -ricorrente- contro MERIDIE SPA -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5264/2024depositata il 28/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA Con ricorso 22 giugno 2020, Meride S.p.A. (“Meridie”) ha chiesto la cassazione della sentenza dalla Corte d’Appello di Roma n. 771/2020, con cui la Corte, in accoglimento dell’appello proposto dai sig.ri Massimo Ferrero e Riccardo Mocavini, aveva riformato la impugnata sentenza del Tribunale di Roma, rigettando “la domanda originaria proposta da Meridie” (con condanna al pagamento delle spese di quel procedimento). Massimo Ferrero e Riccardo Mocavini con controricorso 31 agosto 2020, hanno chiesto il rigetto dell’avverso ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi “in favore degli avv.ti Antonio Romei ed Eric Quarantelli, i quali si dichiarano antistatari”.

Con ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024 (pubblicata in data 28 febbraio 2024 – R.G. 16856/2020, la “Ordinanza”), la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato Meridie al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 25.200,00 (oltre accessori e rimborso forfettario di spese generali) omettendo, tuttavia, qualsivoglia riferimento alla distrazione delle spese di lite in favore degli avvocati costituiti, i quali erano (e si erano dichiarati) antistatari. In particolare, l’ordinanza ha così stabilito “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 25.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Con istanza del 19.7.2024 gli avvocati Antonio Romei ed Eric Quarantelli hanno chiesto ai sensi dell’art 287 c.p.c. la correzione dell’errore materiale aggiungendo nel dispositivo la distrazione. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: L’istanza va accolta. Giova ricordare che secondo il giudizio di questa Corte "l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del Giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica" (Cass., Sez.

I, 9/09/2005, n. 17977). Ciò posto nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene gli istanti avessero formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore dei propri procurator antistatari, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorché essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.

Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024, dopo le parole "nella massima percentuale di legge", si leggano le parole "con distr