Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a bank, challenged a lower court judgment against a defendant and a third party but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7300/2024 R.G. proposto da : BANCA DI CREDITO POPOLARE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL POLICLINICO, 131, presso lo studio dell’avvocato ACIERNO GIOVANNI (CRNGNN76H29H501I) rappresentata e difeso dall'avvocato BOCCIA BARBARA (BCCBBR69B45F839K) -ricorrente- contro DI MAIO GERARDO, elettivamente domiciliato in TORRE DEL GRECO VIA CIRCUMVALLAZIONE 44 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RENZULLO ANTONIO (RNZNTN74S29F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro POP NPLS 2019 S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.231/2024 depositata il 19/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antis