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Ordinanza — n. 5631/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal and declares bankruptcy proceedings extinguished due to creditor's withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5631/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings extinguished after the creditor formally withdrew their appeal. The appellant, a partially admitted creditor, had previously requested the court to declare the process terminated with cost compensation following the bankruptcy's closure. The court ruled that the statutory conditions for extinguishing the judgment were met without needing to address the specific cost allocation rules.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The court may declare a judgment extinguished when the appellant withdraws the appeal, rendering the proceedings moot without requiring a separate ruling on cost allocation.

Parole chiave

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extinction of proceedings withdrawal of appeal bankruptcy proceedings cost allocation rules Cassation appeal credito nel fallimento compensazione nel fallimento sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
CONSIDERATO CHE –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c.
Art. 390 comma 2 c.p.c.
per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese processuali ai sensi dell’art. 390 comma 2 c.p.c., poiché, in mancanza di difese delle parti intimate, restano semplicemente irripetibili le spese sostenute dal ricorrente rinunciante; –non trova applicazione l'art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/02
390 comma 2 c.p.c., poiché, in mancanza di difese delle parti intimate, restano semplicemente irripetibili le spese sostenute dal ricorrente rinunciante; –non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 390 comma 2 c.p
per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese processuali ai sensi dell’art. 390 comma 2 c.p.c., poiché, in mancanza di difese delle parti intimate, restano semplicemente irripetibili le spese sostenute dal ricorrente rinunciante; –non trova applicazione l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass.23175/2015
1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).
19071/2018
1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).
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Testo completo

5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27937/2021 R.G. proposto da : GRASSENIO GAETANO, rappresentato e difeso dagli avvocati ZIINO SALVATORE (ZNISVT69M23G273W) e FICHERA GIACOMO GIUSEPPE (FCHGMG70E31C351B), domicilio digitale: salvatore.ziino@legalmail.it -ricorrente- contro FALLIMENTO di GESTIONI AGRICOLE S.R.L., FALLIMENTO di CESIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso DECRETOdi TRIBUNALE CATANIA n. 6750/2021 depositat o il 01/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE – Gaetano Grassenio , creditore ammesso parzialmente al passivo del F allimento Gestioni Agricole s.r.l. ( nonché oppo nente e proponente un concordato fallimentare con assuntore ex art. 124 l.fall.), ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi contro il decreto del Tribunale di Catania che ha accolto l ’ opposizione ex art.98 l.fall. del Fallimento Cesit s.r.l. in liquidazionee l’ha ammess o a l passivo del Fallimento Gestioni Agricole s.r.l. per il credito di € 3.693.186,02 inchirografo; –in data 13.12.2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, stante la sopravvenuta chiusura del fallimento Gestioni Agricole, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo (o in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere) con compensazione delle spese;

CONSIDERATO CHE –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese processuali ai sensi dell’art. 390 comma 2 c.p.c., poiché, in mancanza di difese delle parti intimate, restano semplicemente irripetibili le spese sostenute dal ricorrente rinunciante; –non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/ 02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Cos