Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to mutual withdrawal of litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after both parties mutually requested the termination of the process. Eurotubi SRL had appealed a bankruptcy court decision excluding its claim for transport damages, while Alphalux SRL resisted with a counter-claim. The court ruled that the mutual acceptance of withdrawal satisfies the conditions for extinguishing the case under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The judgment is extinguished when both parties mutually request termination, excluding the liability of the withdrawing party for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2045/2017 R.G. proposto da : EUROTUBI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA FLAMINIA135, presso lo studio dell’avvocato MORETTI MARCO (MRTMRC73L31G157W) rappresentato e difeso dall'avvocato CASSIANI MARCO (CSSMRC57E09G479U) -ricorrente- contro FALLIMENTO ALPHALUX SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTINI MARIA LETIZIA (SNTMLT61A70C615A), MOCCHEGIANI MAURO (MCCMRA51L25A271M), domicilio digitale: mauro.mocchegiani@pec-ordoneavvocatiancona.it -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ANCONA n. 9474 /201 6 depositatoi l 07/12/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE – Eurotubi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro l’esclusione dal passivo del fallimento Alphalux s.r.l. del credito di € 121.673,64 insinuato a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di trasporto di merci internazionaleeseguito a mezzo di sub - vettore ; –il Fallimento intimato ha resistito con controricorso ; – in data 15.9.2023 Eurotubi, vista la proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., ha pr esentato istanza di decisione ex art. 380-bis comma 2 c.p.c.;
–il 19.1.2023 il Fallimento ha depositato “istanza di prelievo”; – con istanza congiunta del 20.1.2025 le parti hanno chiesto l’estinzione del processo a spese compensate da ndo atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso e della sua accettazione CONSIDERATO CHE –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr.
Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; –non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/ 02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art.