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Ordinanza — n. 5578/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by settlement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5578/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit following a settlement reached with the opposing party. The underlying dispute involved a claim for interest capitalization restitution in a bank account relationship, which the lower courts had previously adjudicated. Since the parties agreed to resolve the matter and the appellant confirmed the loss of interest, no further judicial intervention was required.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal after a settlement is reached with the opposing party, the judgment must be declared extinguished without ruling on litigation costs.

Parole chiave

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litigation extinguishment voluntary withdrawal settlement agreement civil procedure appeal dismissal spese bancarie rimborso del mutuo diritto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.
art. 391 c.p
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20392/2021 R.G. proposto da : CALISE POLLI SRL, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato PETTORINO STEFANO (PTTSFN60C04E329N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO DI NAPOLI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 190/2021 depositata il 21/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. LA CORTE OSSERVA1.- La Calise Polli s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Napoli sezione di Ischia di accertare la nullità delle clausole negoziali contenute nel conto corrente acceso presso la Banca San paolo IMI s.p.a. relative a capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La banca si è costituita eccependo la prescrizione del diritto azionato della società attrice e l'infondatezza delle domande. 2.- Il Tribunale, all'esito di CTU, ha accolto la domanda proposta dalla società condannando il Banco di Napoli - succeduto nel rapporto a Banca San Paolo IMI- alla restituzione della somma di euro tre 35.578,76 euro. 3.- La Corte d'appello di Napoli, sul ricorso della banca, in parziale riforma della sentenza, ha accertato che il credito spettante alla società Calise Polli s.r.l. a titolo di saldo attivo del conto corrente era pari ad euro 13.770,68. 4.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società. 5.

― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito di intervenuta transazione della lite, richiesta cui ha aderito controparte sottoscrivendo la relativa dichiarazione anche con riguardo alla compensazione delle spese 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Nessuna statuizione va assunta circa le spese di lite del gravame, non essendosi la controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera d