Cassation Court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of creditor's claim due to lack of payment delegation proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Matteotti srl against the Trento bankruptcy court's decision to reject its claim for €2.268.5 million. Matteotti argued that a 2012 settlement document proved a payment delegation from Senini Real Estate to the bankrupt company Quadro Uno, which should have validated their debt. The court rejected this, ruling that the document only showed a credit transfer between Senini and Quadro Uno, with no evidence that Matteotti actually paid the debt or delegated payment to the bankrupt entity. Consequently, the court affirmed that the bankruptcy judge correctly excluded the claim because the necessary proof of payment delegation was absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98 l.fall.; Art. 2735 c.c.: A judicial decision rejecting a creditor's claim based on the absence of proof for a payment delegation is valid when the settlement document only evidences a credit transfer between third parties without establishing the debtor's direct payment obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19048/2023 R.G. proposto da: Matteotti srl, elettivamente domiciliata in Treviso Corso del Popolo n. 34, presso lo studio dell’avvocato Del Giudice Rizzardo (DLGRZR55T08L407W) che la rappresenta e difende ricorrente- contro Fallimento Quadro Uno Costruzioni s.r.l. intimato- avverso il decreto di Tribunale di Trento n. 1080/2023 depositato in data 28/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Trento, con decreto pubblicato il 13/4/2016, respinse l'opposizione ex art. 98 l.fall. , proposta da Matteotti srl, avverso il provvedimento con cui il Giudice Delegato al Fallimento Quadro Uno Costruzioni s.r.l. (di seguito indicato per brevità semplicemente “Quadro Uno”) aveva rigettato la sua domanda di ammissione allo stato passivo del credito chirografario di € 2.268.500,00, asseritamente vantato dall'opponente a titolo di ripetizione di quanto versato, mediante datio in solutum, alla società poi fallita (in acconto sul prezzo di un immobile che le era stato promesso in vendita con contratto preliminare, non seguito dalla stipula del definitivo) dalla delegata Senini Real Estate srl,( breviter “Senini”) che aveva trasferito a Quadro Uno in bonis l'11,6443% delle azioni di Toscanablu spa, come risultava da atto di quietanza.
2. Il credito era stato escluso dal giudice delegato sul rilievo che l'effettiva legittimata (in quanto titolare del credito) era Senini e che non era applicabile l'art. 1180 c.c.. 2.2 Il Tribunale, da parte sua, affermò che il documento in data 19/12/2012, definito quietanza, tale non poteva essere considerato ed era privo di valore confessorio, perché la creditrice Quadro Uno non lo aveva rilasciato nei confronti della debitrice Matteotti, bensì nei confronti della Senini, sul presupposto che il prezzo sarebbe stato pagato da tale ultima società mediante cessione alla promittente venditrice di azioni e connesso finanziamento soci della Toscanablu, come si evinceva dalla sottoscrizione appostavi esclusivamente dai legali rappresentanti di tali società.
Tale documento costituiva, a giudizio del Tribunale , una «confessione stragiudiziale resa a terzi» liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c. Il Tribunale accertò che la cessione delle azioni di Senini a Quadro Uno era, in realtà, avvenuta solo il 16/5/2013 e non nella data della pretesa quietanza; escluse che vi fosse prova dell'effettivo pagamento ed aggiunse che non era ipotizzabile alcuna delegazione di pagamento fra Matteotti e Senini.
3. Avverso tale provvedimento Matteotti S.r.l. propose ricorso in Cassazione che, in accoglimento del primo motivo di ricorso (previa sua riqualificazione), cassò con rinvio il decreto impugnato per avere il Tribunale escluso, senza motivazione, la sussistenza della delegazione di pagamento.
4. Riassunta la causa, il Tribunale di Trento rigettava l’opposizione ritenendo che dalla documentazione non era emersa la prova della sussistenza dello schema negoziale della delegazione di pagamento, essendo invece l’operazione negoziale posta in essere tra le parti riconducibilenello schema della cessione del credito. Il Collegio, infatti, rilevava che dalla quietanza al contratto preliminare di compravendita in atti risultava che, a fronte del trasferimento delle azioni di Toscanablu da parte di Senini a Quadro Uno Costruzioni srl, quest’ultima società aveva ceduto alla società Senini, a titolo di pagamento del prezzo per l’acquisto delle predette azioni, il proprio credito vantato nei confronti della società Matteottisrl. Ne discendeva, a giudizio del Tribunale, che alcun pagamento a Quadro Uno risultava imputabile alla società Matteotti s.r.l., la quale per effetto dell’operazione negoziale di cessione del credito era divenuta debitrice della società Senini, anziché della società Quadro Uno.
5. Matteotti srl ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria, mentre il Fallimento non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , nr. 3 , c.p.c., per avere il Tribunale sussunto l’operazione nello schema della cessione del credito ex officio senza stimolare il contraddittorio. 1.1 Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la qualificazione giuridica della cessione del credito non costituisce affatto un thema decidendum trattato per la prima volta dal giudice di rinvio; emerge, infatti, dall’impugnato decreto che già il G.D.,nel motivare il diniego di ammissione allo stato passivo, aveva affermato « per altro verso, il riferimento all’art. 1182 c.c., pur suggestivo, è anch’esso non pertinente, dal momento che dalla stessa quietanza risulterebbeuna cessione del credito e non una datio in solutum da parte di Senini per conto di Matteotti; del resto, se così fosse stato, il diritto alla restituzione dell’acconto avrebbe ad oggetto le azioni di Toscana Blu».
Inoltre, nell’atto di opposizione Matteotti srl aveva dedotto che la cessione del credito indicata nella detta quietanza era meramente simulata, avendo Senini rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di Matteotti. 2.Il secondo motivo prospetta la violazione e/o errata applicazione dell’art. 1260 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; la ricorrente contesta la configurabilità dell’accertato atto traslativo del credito non essendovi stata alcuna pattuizione contrattuale in tal senso. Deduce, inoltre, la ricorrente l’incedibilità del credito, per avere lo stesso, carattere “personale”, rappresentando la controprestazione di un’opera di facere imputabile alla sola Quadro Uno. e l’inefficacia della cessione del credito, avente ad oggetto un credito futuro non ancora venuto ad esistenza. 2.1 Anche questomotivo non merita accoglimento.
Secondo quanto argomentato dal Tribunale «dalla quietanza a contratto preliminare di compravendita in atti (all. 2 doc.
3) risulta che a fronte del trasferimento delle azioni di Toscanablu da parte di Senini a Quadro Uno, quest’ultima società ha ceduto alla società Senini, a titolo di pagamento del prezzo per l’acquisto delle predette azioni, il proprio credito vantato nei confronti della società Matteotti. Si è in tal modo realizzata una traslazione del credito (propria dello schema negoziale della cessione del credito), con sostituzione del cessionario – ossia di Senini – al cedente – ossia Quadro Uno, e ciò quale corrispettivo del trasferimento delle azioni di Toscanablu s.p.a. da parte di Senini alla Quadro Uno.
Ne discende che alcun pagamento a Quadro Uno risulta imputabile alla società Matteotti s.r.l.». Si trattava di un credito liberamente cedibile in quanto avente ad oggetto una somma di denaro (costituita dal corrispettivo di una operazione di vendita di immobile da costruire) ed avente, come riconosciuto dalla stessa Matteotti srl, effetti obbligatori tra le parti, trattandosi di un credito condizionato alla esecuzione della controprestazione a carico di Quadro Uno consistente nella costruzione e vendita dell’unità immobiliare. Un simile accertamento – rientrante ne compiti istituzionali del giudice di merito e non rivedibile in questa sede - non poteva che condurre al rigetto dell’opposizione, dato che il negozio intervenuto fra la fallita e Senini non aveva coinvolto Matteotti s.r.l. e quest’ultima non vantava alcun credito da insinuare al passivo della procedura.
3. Il terzo motivo assume la « v iolazione e/o omessa e/o errata applicazione degli artt. 91 e/o 385 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c, per avere il Tribunale omesso di statuire sulle spese del procedimento nrR.G. n. 12383/2016 Corte di Cassazione». 3.1 Anche tale censura è infondata. Va applicato il principio per cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 20289/2015 e 10246/2019).
A tale insegnamento si è attenuto l’impugnato provvedimento che, tenendo conto dell’esito complessivo della lite che ha visto il rigetto dell’opposizione allo stato passivo, non ha provveduto alla statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in tutti i gradi del giudizio del Fallimento.
4. In conclusione,il ricorso deve essere rigettato. Nulla è da statuire sulle spese, non avendo il Fallimento svolto difese. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen