Cassation court declares appeal inadmissible for alleged procedural error regarding notification document access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred by refusing direct access to specific procedural documents. The appellant argued that verifying the non-notification of a specific document was essential for a different outcome, while the court held that such factual verification falls outside the scope of revocatory remedies. Consequently, the court ruled that the alleged error constituted a mere error in judgment rather than a qualifying procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 391-bis, 395 n. 4 cod. proc. civ.: The remedy of revocation for errors in procedure does not cover alleged errors of judgment based on the interpretation of procedural elements, nor does it allow the court to independently verify the existence of specific documents not explicitly proven in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.114/2024 R.G. proposto da : NICO TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domici- liata in P isa, piazza Bartolo da Sassoferrato n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Beatrice Vestri (VSTBRC72M71G702V), che l a rappre- senta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di NICO TRASPORTI soc. coop. eSIENA NPL 2018 s.r.l. - intimati - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 17471/2023 depositata il 19/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6877/2019, riget- tava il reclamo presentato da Nico Trasporti soc. coop. a r.l. avverso la statuizione del Tribunale di Roma in data 26 luglio 2017 con cui era stato dichiarato il suo fallimento.
2. Questa Corte, con ordinanza n. 17471/2023, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Nico Trasporti soc. coop. a r.l. nei confronti della decisione della Corte distrettuale. Riteneva, in particolare, che la doglianza con cui era stata denunciata la violazione degli artt. 145 e 644 cod. proc. civ., “per la carenza assoluta-inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, fosse del tutto aspecifica, in quanto la ricorrente non solo non aveva riprodotto nel ricorso la re- lazione di notificazione dell’atto, ma non aveva neppure spiegato in alcun modo per quale motivo la notificazione sarebbe stata giuridi- camente inesistente, limitandosi solo a ricavare tale affermazione “dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”.
3. Nico Trasporti soc. coop. ha proposto ricorso per la revoca- zione dell’ordinanza appena richiamata, pubblicata in data 19 giugno 2023, prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Juliet s.p.a., quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., e fallimento di Nico Trasporti soc. coop. non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il motivo di ricorso presentato rappresenta che Nico Tra- sporti soc. coop. aveva specificamente indicato l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondava il proprio motivo di ricorso e sostiene che non vi era neces- sità di compiere ulteriori precisazioni, dato che il Giudice di legitti- mità ha il potere di accedere direttamente agli atti, ove sia stato contestato un error in procedendo.
L’errore di fatto così commesso risulta –a dire di parte ricorrente - essenziale e decisivo, perché la verifica del tenore letterale della re- lazione di notificazione del decreto ingiuntivo avrebbe comportato una decisione diversa e di segno opposto, dato che l’atto era stato notificato a un soggetto che non aveva alcun rapporto, né alcun col- legamento, con la Nico Trasporti soc. coop..
5. Il motivo è inammissibile. La compagine odierna ricorrente assume di aver prospettato, con il proprio ricorso per cassazione, un error in procedendo e sostiene che questa Corte, in conseguenza di questa deduzione, avesse il po- tere/dovere di accedere direttamente agli atti processuali, al fine di verificare la fondatezza della contestazione. In particolare, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. doveva essere compiuta –in tesi - con riferimento non al contenuto del ricorso, bensì “ alla relazione di notificazione del decreto ingiuntivo” (pag. 3 del ricorso), mentre la ricorrente, una volta indicato specificamente l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondavano le proprie doglianze, non aveva necessità di compiere ul- teriori precisazioni.
Una simile censura prospetta, all’evidenza, un errore di giudizio com- piuto da questa Corte nel considerare inammissibile il ricorso a causa della mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei docu- menti su cui il motivo si fondava, nel senso prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.. Ne discende l’inammissibilità del giudizio di revocazione introdotto ai sensi dell’art. 391-bise 395 n. 4 cod. proc. civ., in quanto, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore re- vocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esi- stenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe deter- minato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche ove sia stato dedotto un pretesoerror in iudicando commesso nell’esercizio dell’attività valutativa e interpretativa, anche con rife- rimento agli elementi processuali, dato che una simile attività è estranea al presupposto dell'errore revocatorio(cfr.
Cass. 513/2017, Cass. 22868/2012, Cass. 3845/2012). Rimane perciò esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilità di asseriti errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto (v. Cass. 19926/2014).
6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul- teriore importo