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Ordinanza — n. 5333/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for inadmissibility regarding late incidental appeal and error of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5333/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by Carelli and Donatiello inadmissible. The court held that the second ground for revocation was an error of judgment rather than fact, as the late incidental appeal was rejected due to a failure to meet statutory filing deadlines. Consequently, the appeal was rejected, and the respondents were ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: An error of judgment regarding the admissibility of a late incidental appeal does not constitute an error of fact under Article 395 n. 4 c.p.c. and precludes the revocation of a cassation order.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility error of judgment vs fact late incidental appeal statutory filing deadlines judicial error of law ammende per infrazione procedurale procedimento in corso impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso le ricorrenti si dolgono di un errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., relativamente ad un elemento es- senziale del processo, inerente all'efficacia ed opponibilità probato- ria della convenzione del 19.12.1984, ai sensi dell'art.
Art. 166 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
Art. 343 c.p.c.
166 e 347c.p.c., vale a dire il termi- ne di costituzione, incorrendo così nella decadenza dall'impugna- zione ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
art. 343 c.p
166 e 347c.p.c., vale a dire il termi- ne di costituzione, incorrendo così nella decadenza dall'impugna- zione ai sensi dell'art. 343 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ. n. 26643 del 22 ottobre 2018
Cass. civ. n. 4456 del 5 marzo 2015
Cass. civ. n. 4456 del 5 marzo 2015) 3.-Con il secondo motivo del ricorso, le ricorrenti denunziano un errore di fatto, ex art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10349/2022 R.G. proposto da : CARELLI EUFEMIA, DONATIELLO LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSTANTINO N 4, presso lo studio dell’avvocato MA- RUCCIO GIUSEPPE rappresentati e difesi dagli avvocati CASERTA- NO STEFANO (CSRSFN69M10B963Y), CASERTANO ROSINA (CSRRSN65D51F839X) -ricorrenti- contro MANNELLO MARINA, MANNELLO LUCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato RUSSO MASSIMILIANO (RSSMSM79C23F839G) uni- tamente all'avvocato DE MAIO CARLO (DMECRL61L18F839H) -controricorrenti- nonché contro ANTONELLI MARIA ROSARIA, DI MIZIO MARIA EMANUELA, GIFOA sas di CATALANO CIRA, AMORIELLO VINCENZO, DI MIZIO RAFFAE- LE, CUORVO VINCENZA, DI MIZIO DANIELA, DI MIZIO GIULIO, CATALANO CIRA, VISCOVO MICHELE -intimati- Ricorso per revocazione avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SU- PREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30003/2021 depositata i l 26/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. RILEVATO CHE La vertenza è relativa ad una vicenda obbligatoria nascente da una convenzione con cui gli eredi Mannello autorizzavano la GIFOAs.a.s. a riattivare e utilizzare le convenzioni regionali per te- rapia fisica di cui era già titolare il loro dante causa, in cambio del 6% degli introiti;i Mannello deducevano che la obbligazione di pa- gare il corrispettivo era assunta, tra gli altri, da Carelli e Donatiello, e contestando l’inadempimento chiedevano e ottenevano decreto ingiuntivo di pagamento, cui seguivano opposizioni riunite e tutte respinte in primo grado.

La Corte d’appello diNapoli, in riforma della sentenza di pri- mo grado, ha dichiarato la nullità della convenzione negoziale sti- pulata tra le parti in data 19.12.1984 e per l'effetto ha accolto l'op- posizione proposta da GIFOA e altri contro il decreto ingiuntivo ot- tenuto da eredi Mannello; per quanto qui interessa Eufemia Carelli aveva proposto appello incidentale. Gli eredi Mannello hanno pro- posto ricorso per cassazione che la Corte di Cassazione con ordi- nanza 30003/2021 ha accolto, sul rilievo che nei confronti dei con- debitori in solido che non avevano impugnato tempestivamente la sentenza di primo grado si era formato il giudicato e pertanto ha errato la Corte d'appello nel ritenere che non si sia formato il giudi- cato nei confronti di quei debitori che abbiano proposto appello in- cidentale tardivo, avverso la decisione di prime cure, o siano rima- sti contumaci.

Con l’ordinanza oggi impugnata per revocazione la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dei Mannello cassato e rinviato. Propongono revocazione per errore di fattoCarelli e Donatiel- lo.Si sono costitui ti con controricorso i Mannello ; gli altri controin- teressati sono rimasti intimati. Le parti costituite hanno depositato memoria. RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso le ricorrenti si dolgono di un errore ex art. 395 n. 4 c.p.c., relativamente ad un elemento es- senziale del processo, inerente all'efficacia ed opponibilità probato- ria della convenzione del 19.12.1984, ai sensi dell'art. 2702 cc.

In particolare, le ricorrenti deducono che dalla “attenta” lettura del contratto per cui è causa, risulterebbe che Eufemia Carelli non avrebbe sottoscritto il contratto in alcun punto, né nel corpo, né in calce, né a margine. Di talché,secondo le ricorrenti, il giudice di le- gittimità avrebbe errato nella parte in cui avrebbe riconosciuto esi- stente in capo a Eufemia Carelli una obbligazione che non sarebbe mai sorta. 2.-Il motivo è inammissibile. La Corte di Cassazione nella ordinanza impugnata per revo- cazione non si è mai pronunciata su questo punto , che non risulta essere stato motivo di ricorso;e del resto se non dedotto - come la stessa parte dichiara non essere mai stato dedotto- in primo grado nel giudizio di opposizione e non oggetto di appello non avrebbe mai potuto essere portato alla attenzione della Suprema Corte in quanto questione nuova.

Tanto la sentenza di primo grado che quella di secondo grado danno infatti per scontato che anche Eu- femia Carelliabbia firmato la convenzione; quella di primo grado la ritiene soggetto obbligato, mentre il giudice d’appello ha dichiarato la nullità della convenzione per impossibilità dell’oggetto e non per difetto di accordo.Se la questione non è stata sottoposta al giudice di appello - come non risulta sia stata sottoposta - resta coperta da giudicato implicito. La controparte ricorda inoltre che per legittimare la revoca- zione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c.,l’errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimi- tà, che la Suprema Cortepuò esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. civ. n. 26643 del 22 ottobre 2018; conf.

Cass. civ. n. 4456 del 5 marzo 2015) 3.-Con il secondo motivo del ricorso, le ricorrenti denunziano un errore di fatto, ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., su un elemento che si assume “incontrovertibile” consistente nel fatto che le ricorrenti avevano sì proposto appello incidentale tardivo, il quale, tuttavia, non poteva essere considerato tale, nella misura in cui esso era meramente adesivo rispetto alle doglianze articolate dalla GIFOA s.a.s. (appellante principale). 4.-Il motivo è inammissibile. In primo luogo si osserva che parte ricorrente non coglie la ratio decidendi della ordinanza impugnata in relazione alla ragione per cui l’appello incidentale è stato considerato tardivo e cioè (pag. 3 della ordinanza della Corte di Cassazione) in quanto Carelli e Do- natiello non avevano osservato il termine di costituzione di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 347c.p.c., vale a dire il termi- ne di costituzione, incorrendo così nella decadenza dall'impugna- zione ai sensi dell'art. 343 c.p.c.

Inoltre, nel caso di specie, si tratterebbe al più di un errore di giudizio e non di un errore di fatto, posto che il ricorso incidentale condizionato delle duericorrenti, è stato respinto perché il rapporto è statoritenuto inscindibile. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo in favore delle parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna le ricorrent i in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00per compensi ed euro 200 per spese non documentabili , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulterio