Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Merrill Lynch B.V., did not act within the timeframe required by law, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30362/2021 R.G. proposto da : MERRILL LYNCH B.V., elettivamente domiciliata in Roma , Via delle Quattro Fontane n. 20, rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Vecchi (C.F. VCC DNL 66B11 G388J),e Decio Nicola Mattei (C.F. MTT DNC 72P25 B963S) -ricorrente- contro SUEDTIROL BANK AG - ALTO ADIGE BANCA S.P.A. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato DI BRINA LEONARDO (DBRLRD49A02B829B) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DALLA VALLE ROBERTO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA Via Castiglione, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BISSON AUGUSTO ALBERTO (BSSGTL68B04A944X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.2284/2021 depositata il 05/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatariodi Dalla Val