Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Calfa Tullio, had not responded to the proposal sent by the lower court, while the opposing party, Credito Emiliano S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20032/2021 R.G. proposto da : CALFA TULLIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 9, presso lo studio dell’avvocato MORACCI CARLO (MRCCRL45C11H501X) rappresentato e difeso da sé medesimo (CLFTLL48H04F888B) -ricorrente- contro CREDITO EMILIANO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO, n. 2, presso lo studio del Prof. Avv. Guglielmo Fransoni, rappresentata e difesa dall’avv. FRANCO ROBERTO DONATO (FRNRRT65A06F537M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.675/2020 depositata il 06/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg