Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, ATC S.R.L. and FASCIO LAURA, had not requested a decision on the proposed settlement offer submitted by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19695/2024 R.G. proposto da : ATC S.R.L. e FASCIO LAURA, elettivamente domiciliat e in R oma, alla V ia L uigi Giuseppe Faravelli n. 22 , presso lo studio dell’Avvocato Antonello Di Rosa (DRSNNL73L22H501B) che l e rappresenta e difende. -ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in A ncona, alla Piazza Kennedy n. 13, presso lo studio dell’Avvocato Andrea A ndreani (NDRNDR67A16A271P) che l a rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ANCONA , n. 327/2024,depositata il 26/02/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, PER QUESTI MOTIVI Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26 febbraio 20