Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Barion Giuliano Oreste, failed to request a ruling on the proposed settlement within the statutory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18344/2024 R.G. proposto da : BARION GIULIANO ORESTE, in proprio e quale erede di Ilde Marchetti, elettivamente domiciliato in Como, alla V ia V aresina n . 201, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’ A vvocato Luisa Fortunati (FRTLSU77E67C933U) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro BANCO BPM S.P.A, elettivamente domiciliata in M ilano, alla V ia Degli Omenoni n. 2 , DOM. DIG., presso lo studio dell’ A vvocato Vittorio Pisapia (PSPVTR67L03D969E) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Alfredo Craca (CRCLRD71B05A794L). -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO , n. 886/2024,depositata il 25/03/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, PER QUESTI MOTIVI Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27 febb