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Ordinanza — n. 5210/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency's standing to file bankruptcy petitions during pandemic debt suspension period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5210/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy petition filed by the Tax Agency against a company in liquidation, ruling that the pandemic debt suspension did not strip the agency of its standing to initiate bankruptcy proceedings. The court distinguished between the temporary unenforceability of debts and the specific legislative provision that rendered bankruptcy petitions inadmissible only until June 30, 2020. Consequently, the agency retained the right to pursue bankruptcy claims for the remainder of the suspension period, and the appeal was dismissed with costs awarded to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 6 l. fall.; Art. 68 d.l. n. 18/2020: The suspension of tax collection payments during the health emergency does not deprive the Tax Agency of the standing to file for bankruptcy, as bankruptcy petitions remain admissible unless explicitly declared inadmissible by separate legislation.

Parole chiave

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tax agency standing bankruptcy petition pandemic debt suspension legitimazione ad agire debt unenforceability sospensione della procedura di fallimento fallimento personale liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 6 l. fall.
Il giudice di secondo grado, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’entrata in vigore dell’art. 68 del d.l.
Art. 68 d.l. n. 18/2020
Il giudice di secondo grado, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’entrata in vigore dell’art. 68 del d.l.
Art. 10 comma 1 d.lgs n. 23/2020
Tale fattispecie è stata, infatti, disciplinata da una diversa disposizione di legge, l’art. 10, comma 1, del d.
Art. 87 d.P.R. n. 602/1973
La ricorrente sostiene che la possibilità concessa a d ADER di presentare, a norma dell’art. 87 d.P.R.
Art. 3 Cost.
artt. 3 Cost
Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 3 Cost., 12 preleggi, 6 l.
art. 87 d.P.R. n. 602/1973
La ricorrente sostiene che la possibilità concessa a d ADER di presentare, a norma dell’art. 87 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16751/2013
E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 16751/2013; conf.
Cass. n. 30827/2018
Cass. n. 30827/2018) quello secondo cui è “creditore”, a norma dell’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21073/2021 R.G. proposto da : CO.MI. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocata FRANCA PATRIZIA FORMICA (FRMFNC69C55F206R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO(ADS80224030587) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2128/2021 depositata il 26/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO CHE La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 26.7.2021, ha rigettato il reclamo proposto da CO.MI. s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 41/2021 dell’8.4.2021 del Tribunale di Vicenza,dichiarativa del suo fallimento su ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito AdER) depositato il 24.11.2020. Il giudice di secondo grado, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’entrata in vigore dell’art. 68 del d.l. n. 18 /2020 - che aveva introdotto il divieto per l’esattore di avviare ogni procedura cautelare o esecutiva di riscossione nel periodo interessato dalla situazione di emergenza sanitaria per Covid ’19, sino al 31 maggio 2020 (termine successivamente prorogato al 31 agosto 2021) – non aveva comportato il venir meno della legittimazione ad agire di AdER ai sensi dell’art. 6 l. fall.,sia perché la sospensione opera va piuttosto sull’esigibilità del credito, sia perché nell’attività di riscossione non può ritenersi compresa la domanda di fallimento, non essendo la procedura fallimentare strumento finalizzato ad ottenere il pagamento del singolo credito.

Avverso la predetta sentenza CO.MI s.r.l. in liquidazioneha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico articolato motivo. AdERha resistito in giudizio con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 3 Cost., 12 preleggi, 6 l. fall., 19 bis, 45 e 87 d.P.R.n. 602/73, 68 d.l. n. 18/2020, 12 d.lgs n. 159/2015, 99 d.l. 104/2020 e 4 d.l. 41/2021. La ricorrente sostiene che la possibilità concessa a d ADER di presentare, a norma dell’art. 87 d.P.R. n. 602/1973, istanza di fallimento del debitore iscritto a ruolo, rappresenta un atto della riscossione coattiva delegata per legge e che pertanto la sospensione della riscossione coattiva esattoriale prevista dall’art. 68 d.l. n. 18/2020 e dalle successive leggi di proroga hacomportato il venir meno anche del la legittimazione di A d ER a sollecitare la dichiarazione di fallimento.

2. Il motivo è infondato. E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 16751/2013; conf. Cass. n. 30827/2018) quello secondo cui è “creditore”, a norma dell’art. 6 L.F., legittimato alla presentazione dell’istanza di fallimento, colui che vanta un credito “ senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi come colui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva”.

La circostanza che l’art. 68 cit. abbia disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”,non ha dunque fatto venir meno la legittimazione di AdER a presentare istanza di fallimento, a norma dell’art 6 L.F, né ha determinato l’improcedibilità delle istanze di fallimento eventualmente già presentate.

Tale fattispecie è stata, infatti, disciplinata da una diversa disposizione di legge, l’art. 10, comma 1, del d. l gs n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) che ha previsto l’improcedibilità delle sole istanze di fallimento depositate nel periodo ( non interessato dal caso di specie ) compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 (con l’eccezione delle richieste presentate dal pubblico ministero quando era fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 8, l. fall.). Illegislatore, pienamente consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle impresedurante l’emergenza sanitaria e del conseguent e maggior rischi o di insolvenza cui esse andavano incontro, si è dunque preoccupa to espressamente di stabilire l’improcedibilità delle istanze di fallimento, ma in un periodo circoscritto al 30 giugno 2020: va pertanto escluso che analoga valenza, di inammissibilità dell’istanza, possa essere attribuita alla normadi cui all’art. 68 del d.l. 18/2020 , che si è limitata, invece, a prevedere la temporanea inesigibilità dei crediti erariali.

Né può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui l’articolo in questione costituirebbe una disposizione tributaria speciale, rispetto all’art. 10 comma 1, d.l. n. 23/2020, che limiterebbe il potere di iniziativa processuale del solo Agente della Riscossione, determinando la sospensione dell’intera attività di riscossione di quest’ultimo, compresa la facoltà di presentare l’istanza di fallimento: t ale interpretazione, che non trova alcun conforto nella lettera della legge, avrebbe infatti determin ato una palese e ingiustificatadisparità di trattamento tra i soggetti gravati da debiti erariali, nei cui confronti l’improcedibilità delle istanze di fallimento avanzate da AdER avrebbe dovuto essere dichiarata fino al 31 maggio 2021,e tutti gli altri debitori, cui, in virtù dell’art. 10 comma 1° d.lgs n. 23/2020, l’ improcedibilità sarebbe stata circoscritta al 30 giugno 2020.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d