Cassation court dismisses appeal for lack of contradiction argument raised for the first time in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised a new argument regarding the lack of contradiction for the first time in this stage. The appellant claimed that an anticipated hearing prevented them from defending themselves, but this specific ground was not presented during the previous claim proceedings. Consequently, the court ruled that the argument could not be introduced for the first time in the cassation judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 5; Art. 360 c.p.c. n. 3: Arguments not raised in the claim proceedings cannot be introduced for the first time in the cassation appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10283/2022 R.G. proposto da: SYNERGY TRUSTED LIMITED, rappresentata e difesa dall'avvocato Werner Manzillo (MNZWNR71T04B157V)per procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro FALLIMENTO SYNERGY TRUSTED LIMITED, in persona del curatorep.t., rappresentato e difeso dall'avvocata Federica Giazzi (GZZFRC79B48B393V), per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro CONDOMINIO RESIDENCE VILLA ALBA,in persona dell’amministratore p.t., rappresenta to e dife so d a ll’avvocato Marzio R emus (RMSMRZ73T26B157V)per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Brescia n. 327/2022 depositata l’11/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere ROBERTO AMATORE.
RILEVATO CHE 1.La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’11.3.2022, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da Synergy Trusted Limited avverso la sentenza del Tribunale di Brescia dichiarativa del suo fallimento ad istanza del Condominio Residence Villa Alba di Gardone Riviera. La corte d’appello - per quanto qui ancora interess a – ha ritenuto che nel procedimento di primo grado il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato attraverso la notificazione dell’istanza di fallimento al curatore speciale,nominato dopo che la notifica eseguita presso l’apparente sede di Londra della reclamante (in realtà una mera domiciliazione) non era andata a buon fine e che era emerso che il legale rappresentante della stessa era deceduto e non era stato sostituito; in particolare, il giudice del reclamo ha rilevato che solo il 9.11.2022, ovvero il giorno prima che il giudice delegato si riservasse di riferire al collegio e due giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa, il nuovo amministratore, Angelo Longo, aveva inviato comunicazione della propria nomina alla Companies House (il registro delle imprese del Regno Unito), essendo, per contro, rimasto del tutto indimostrato che questi avesse assunto la carica sin dal 1°.6.2021.2.
La sentenza è stata impugnata da S ynergy Trusted L imited con ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o , al quale il Condominio Residence Villa Alba e il Fallimento Synergy T rusted Limited hanno resistito conseparati controricors i . Tutte le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo S ynergy T rusted Limited lamenta “Nullità del procedimento (art. 360 c.p.c n.
5) ovvero in subordine violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c n. 3) – violazione del principio del contraddittorio e del principio di difesa in relazione alla sussistenza della nomina del Curatore Speciale alla data dell’udienza anticipata nella fase prefallimentare”. Laricorrente deduce che il socio unico Angelo Longo ( poi nominato suo legale rappresentante) in tale veste aveva ricevuto il 9.11.2021 , a mezzo raccomandata a.r., comunicazione dal curatore speciale , nominatoil 7.10.2021, che l’udienza prefallimentare dinanzi al giudice delegato alla trattazione si sarebbe tenuta il 15.12.2021; che tuttavia, su richiesta del Condominio istante, l’udienza era stata anticipata al 10.11.2021, senza che Longo ne venisse informato; assume dunque che, pur a voler dare per scontato che, secondo quanto affermato dalla corte d’appello, quest’ultimo fosse subentrato nella carica all’amministratore defunto solo il 9.11.2021 l’avvenuta anticipazione dell’udienza, mai comunicatagli, tenutasi però in una data in cui essa risultava regolarmente amministrata, le aveva impedito di costituirsi e difendersi nel procedimento. 1.1.Il motivo va dichiarato in ammissibile , in quanto, per un verso, contesta in via meramente generica e assertiva l’accertamento della corte del merito in ordine al fatto che colui che figurava quale amministratore della ricorrente all’atto del deposito dell’istanza di fallimento era da tempo deceduto e che la comunicazione della nomina del nuovo amministratore, Angelo Longo, fu inviata alla Companies House solo il 9.11.2022(con conseguente, corretta instaurazione del procedimento prefallimentare nei confronti del curatore speciale nominato al fine di rappresentare in giudizio la fallenda); per l’altro si fonda su una ragione di doglianza (l’avvenuta anticipazione dell’udienza prefallimentare, che avrebbe impedito alla società di costituirsi e difendersi nel procedimento) che non risulta essere stata prospettatanel giudizio di reclamo (nel quale l’odierna ricorrente si era limitata a sostenere che la nomina di Longo risaliva al giugno 2021)e che dunque non poteva essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 1.3.Va escluso, peraltro, che il sig.
Longo, che alla data di emissione del provvedimento di anticipazione (6.11.2022) non figurava quale legale rappresentante della Synergy Trusted, avesse diritto a riceverne comunicazione nella sua qualità di socio unico. 2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 7.000 per compensie in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del c