Cassation court remands case due to missing second-instance file regarding procedural admissibility of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new docket because the necessary second-instance file was missing from the official record. The municipality challenged a lower court's ruling on the admissibility of an incidental appeal and the merits of an illegal occupation claim. The court could not rule on the substantive legal issues without access to the complete file from the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal relies on procedural admissibility or requires examination of the second-instance file, and such file is missing from the record, the court must remand the case to a new docket for the clerk to request the missing document from the appellate court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n° 3491del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Comune di San Cono in persona del Sindaco pro - tempore dott. Salvatore Barbera C.F. 82001910874, con sede in San Cono auto- rizzato a stare in giudizio giusta deliberazione della G.M. n. 39 del 05.06.18, rappresentato e difeso per procura speciale conferita su foglio separato da intendersi allegato al ricorso per cassazione, dall'avvocato Luigi Cimino CMNLGU67M23C342U, p.e.c.: lui- gi.cimino67 @ pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095.538910.
Ricorrente contro Sottile Giuseppe, n. a Piazza Armerina il 1/4/50 cf STT GPP 50001 G580N, Gagliano Rocco, n. a P. Armerina il 22/7/37 cf GGL RCC 37L22 G580Y, Gagliano Sabrina, n. a Hagen, Germ. Il 27/9/77, cf GLL SRN 77P67 Z112P, Gagliano Salvatore, n. San Cono il 10/01/65 et GLL SVT 65A1O H805E, in proprio e nella qua- lità di eredi di Sottile Angela, tutti rapp.ti e difesi per procura spe- ciale in calce all'avverso ricorso ed a margine del controricorso dall'avv. Vittorino Lo Giudice (LGD VTR 58C16 B428M) ed elett.te dom.ti in Roma, Via Alberico II n. 33 presso lo studio dell'Avv.
Elio Ludini ed ai limitati fini della comunicazioni di cancelleria con pec: vittorino.logiudice @ cert.ordineavvocaticaltagirone.it. Controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 2322 depo- sitata il 12 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: 1.- Con citazione notificata il 19 novembre 1998 Giuseppe ed An- gela Sottile convenivano davanti al tribunale di Caltagirone il Co- mune di San Cono (causa RG 833/98) onde ottenerne la condanna al pagamento di lire 45.150.000, liquidati dalla delibera comunale n° 188/1992 quale indennità di esproprio di un suolo sul quale era stata edificata una palestra, e di lire 23.890.750 a titolo di indenni- tà di occupazione: somme dalle quali detrarre lire 15 milioni, già pagate dal Comune.
Il tribunale di Caltagirone dichiarava la carenza di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, ma la Corte d’appello riformava la decisione e rimetteva le parti davanti al tribunale. Nella pendenza di tale appello Giuseppe ed Angela Sottile conveni- vano nuovamente davanti al tribunale di Caltagirone il Comune di San Cono (causa RG 561/03) e ne chiedevano la condanna per i medesimi fatti esposti nel precedente giudizio, ma a titolo di risar- cimento del danno generato dalla condotta illecita del Comune, che aveva realizzato la palestra senza aver mai disposto l’occupazione del fondo ed il decreto di esproprio.
Questa controversia veniva sospesa in attesa della definizione dell’appello sulla sentenza di primo grado resa nel precedente giu- dizio. Dopo la pronuncia della Corte d’appello di Catania nella lite n° 833/98 (RG di primo grado), le due cause venivano riassunte da- vanti al tribunale e quindi riunite. Osservava il tribunale di Caltagirone che le due domande formulate dagli attori nei predetti giudizi erano tra loro incompatibili e che, pertanto, occorreva dare prevalenza a quella formulata per prima, contenuta nella causa RG 833/98. Pertanto, dato che il Comune di San Cono il 27 luglio 1992 aveva concluso una cessione volontaria con i proprietari, l’Ente territoriale era tenuto al pagamento della somma indicata in tale atto.
Nulla era dovuto, invece, agli attori per l’occupazione del suolo, at- teso che alla firma della cessione la proprietà dell’immobile era sta- ta immediatamente trasferita al Comune. Condannava quindi il convenuto a pagare euro 15.571,18. 2.- Avverso tale sentenza proponevano appello Giuseppe Sottile e gli altri soggetti indicati in intestazione, eredi di Angela Sottile, formulando quattro motivi. Resisteva il Comune di San Cono, chiedendo la reiezione dell’impugnazione e formulando a propria volta un motivo di appel- lo incidentale. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte, in riforma della deci- sione del Tribunale, riteneva rispondente al valore venale del cespi- te l’indennizzo di lire 35 mila (euro 18,08) al metro quadrato e condannava, quindi, il Comune al pagamento di euro 15.571,18 a titolo risarcitorio per la perdita della proprietà sul fondo (euro 23.318,03 –7.746,85 già pagati dal Comune).
Per il ristoro dell’occupazione illegittima, liquidava, invece, gli inte- ressi legali maturati anno per anno sull’importo di euro 23.318,03, dall’immissione in possesso (maggio 1992) sino alla domanda giu- diziale (giugno 2003). 3.- Per quello che qui rileva, osservava la Corte in via preliminare che l’appello incidentale proposto dal Comune era inammissibile, essendo stato tardivamente formulato nella comparsa di risposta depositata oltre il termine previsto dagli artt. 343 e 166 cod. proc. civ. Nel merito, esaminando congiuntamente i quattro mezzi di grava- me, la Corte riteneva che la fattispecie dovesse essere qualificata come occupazione illegittima (usurpativa) per intervenuta ineffica- cia della dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, risalente al 28 settembre 1990, assegnava sessanta mesi per il completamento dei lavori e per l’esproprio: termine divenuto inefficace in ragione del mancato compimento dell’opera, senza che fosse intervenuta un’irreversibile trasformazione del suolo. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, non era in- tervenuta alcuna cessione volontaria dell’area, non sussistendo i presupposti per qualificare come cessione volontaria l’accordo tra le parti, con la conseguenza che andava accolta la domanda risarcito- ria. 4.- Ricorre per cassazione il Comune di San Cono, affidando l’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Resistono gli ablati, che concludono per l’inammissibilità del ricorso e nel merito per il suo rigetto, chiedendo altresì la condanna del Comune al pagamento di euro trentamila ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Considerato che: 5.-Col primo motivo il Comune lamenta, in base all’art. 360 n° 3 del codice di rito, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ., assumendo che la sua comparsa d’appello sa- rebbe stata tempestivamente depositata il 19 giugno 2012, dunque ben prima dei venti giorni anteriori alla prima udienza dell’11 luglio 2012. 6.- Nel fascicolo d’ufficio della causa, nella odierna sede di legitti- mità, non risulta presente il fascicolo d’ufficio del secondo grado di giudizio, che appare necessario consultare onde decidere il mezzo sopra riassunto. p.q.m. la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone che la cancelleria provveda a chiedere alla Corte d’app