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Decreto — n. 5104/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under CPC Art. 380-bis.

Numero d'incarto Decreto — n. 5104/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing American Bar 900, did not request a decision on the settlement proposal, while the respondent, Centro Ingrosso Sviluppo Campania, argued for dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of proceedings procedural default costs allocation rimborso delle spese restituzione di prestazioni complementari compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.891/2024 R.G. proposto da : AMERICAN BAR 900 DI DIDOMENICO PASQUALE E C SAS IN LIQ, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA KERBAKER, 91, presso lo studio dell’avvocato MONTELLA NICOLA (MNTNCL76A22F839X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CENTRO INGROSSO SVILUPPO CAMPANIA GIOVANNI NAPPI - S.P.A, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 6, presso lo studio dell’avvocato PANZA BELLINO ELIO (PNZBLN77R24A783C) rappresentato e difeso dall'avvocato PELUSO MASSIMO (PLSMSM64T15F839B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.102/2023 depositata il 21/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le