Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 360(1)(5) of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for the lower court's evidentiary assessment. The appellant argued that unilateral tax declarations should be considered admissible without requiring accounting books, citing the debtor's status as a small entrepreneur exempt from balance sheet obligations. The court rejected this, noting that the appellate court correctly identified the lack of corroborating documents as the reason for rejecting the evidence, a factual evaluation reserved for the trial judge and not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 10 l.fall.; Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it does not specify the grounds for the lower court's decision, as the Supreme Court cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2117/2023 R.G. proposto da : SCALAVINO DANIELA, elettivamente domiciliat a in ROMA , LARGO CHIGI 5, presso lo studio dell’avvocato MORMINO ENRICO MARIA (MRMNRC70T24G273N) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SCALAVINO DANIELA, CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SICILIANE -C.R.I.A.S. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2022/2022 depositata il 07/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
FATTI DI CAUSA 1.-Su ricorso della Cassa regionale per il credito alle imprese artigianesiciliane, il Tribunale di Palermo ha dichiara to il fallimento , nella sua contumacia, di Daniela Scalavino, quale titolare dell’omonima impresaindividuale, la quale ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. 1.1. – La Corte d’appello di Palermo , nella contumacia del creditore istante e della curatela fallimentare, ha rigetta to il reclamo osservando, tra l’altro:
« anche se la Scalavino fosse da qualificare come piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 cod. civ., al fine di esentarsi dal fallimento, è sempre onerata della prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 comma 2 L.F. Nel caso di specie, deve ritenersi che la reclamante non abbia assolto l’onere della prova su di lei gravante. Infatti, la reclamante ha prodotto le sole dichiarazioni fiscali degli anni 2020, 2021 e 2022 che sono inidonee a fornire la prova dei requisiti dimensionali dell’impresa, in quanto riportano dati dichiarati dalla stessa reclamante che non possono essere in alcun modo verificati, dato che non risultano prodotte scritture contabili o altri documenti che ne possano supportare l’attendibilità». 2.
–Daniela Scalavino propone ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria. Gli intimati non svolgonodifese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1 – Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2, 15 comma 4 e 18 comma 10, l.fall., degli artt. 2082 e 2214 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte d’appello escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni Irpef e dei modelli Iva relativi ai tre esercizi precedenti il fallimento (2020-21-22) prodotti dalla reclamante , ritenute inattendibili solo perché di formazione unilaterale – come però tutte le scritture contabili– e per aver sostenuto l’impossibilità di verificare i documenti prodotti, quando invece l’art. 18, comma 10, l.fall. legittima l’esercizio di poteri istruttori d'ufficio, trascurando altresì che la debitrice aveva provato, in sede di reclamo, di rientrare nel novero dei piccoli imprenditori, esonerati, ai sensi dell'art. 2214, comma 3, c.c., dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizioe di tenuta della contabilità. 2.2.
– Il secondo mezzo prospetta in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’ omesso esame della documentazione contabile prodotta – non emergendo alcun o specifico rilievo idoneo a suffragarne la ritenuta inattendibilità , a fronte dei valori bassissimi delle voci “totale componenti positivi”, “totale componenti negativi” e “reddito imponibile” –nonché «delle dichiarazioni rese dalla Scalavino al curatore e comprovate dai contratti in possesso di quest’ultimo», con l’ulteriore addebito che la valutazione di inattendibilità non risulterebbe «estesa, né oggettivamente riferibile, all’ulteriore documentazione» indicata in sede di reclamo, asseritamente idonea a provare «il mancato superamento di quella soglia debitoria prevista dalla norma» ma per nulla «presa in considerazione dalla sentenza impugnata». 3.
– I due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., oltre che per difetto di autosufficienza in ordine alla “ulteriore documentazione” che sarebbe stata prodotta in sede di reclamo, così solo genericamente indicata. 3.1. – In particolare, tutte le censure sollevate si infrangono sul solido indirizzo nomofilattico di questa Corte, in base al quale:
i) l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore (ex plurimis Cass.5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017, 28548/2016, 14790/2014); ii) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass.14819/2022), l’onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018); iii) come i bilanci, anche tali produzioni alternative sono soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale p uò ritenere non assolto il suddetto onere probatorio, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass.19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011); iv) il potere di indagine officiosa che residua, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l.fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (art. 1, comma 2, lettera b, l.fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di reclamo (art. 18, comma 10, l.fall.), ma il suo esercizio è circoscritto ai fatti allegati dalle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass.8965/2019, 6991/2019, 9573/2018, 24721/2015, 13643/2013);
v) la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28916/2020), essendo necessari o e sufficiente che indichi - come è stato fatto nel caso in esame - le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999); vi) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass.3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito della Suprema Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti offerta nella decisione impugnata, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento - così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta daigiudici di merito - e ciò anche laddove il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato , e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass.
Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). 3.2. – V’è da aggiungere che il precedente richiamato in memoria (Cass. 35381/2022, per cui «è erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore - tanto più trattandosi di imprenditore individuale - solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio») viene evocato impropriamente; nelcaso in esame la corte territoriale ha invece f ormulato uno specifico rilievo di inidoneità delle dichiarazioni fiscali prodotte a fornire la prova dei requisiti dimensionali dell’impresa, non solo e non tanto perché di formazione unilaterale, quanto per la mancanza di ulteriori scritture contabili o documenti di riscontro, idone i a suffragarne l’attendibilità; valutazione questa che, come detto, è riservata al giudice di merito e come tale non può essere sindacata in questa sede, stante il difetto di specificità del vizio dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 4.
–Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. 5. - Sussistono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ri