Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to challenge the appellate court's factual assessment of insolvency thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate how the lower court's factual findings contradicted the law. The appellant argued that the appellate court incorrectly calculated debt thresholds by duplicating data from the tax collection agency, which also represents INPS and INAIL, thereby missing the statutory insolvency threshold. The court rejected this, ruling that the lower court's primary decision was based on the untrustworthiness of the debtor's financial statements rather than a precise arithmetic error, and that such factual evaluations fall within the exclusive discretion of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 2, lett. c) l.fall.; Art. 116 c.p.c.: The appellate court's decision on insolvency is based on the prudent assessment of documentary evidence regarding the debtor's financial statements; a cassation appeal cannot challenge the factual evaluation of these documents without proving a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2904/2022 R.G. proposto da : IMA GROUP S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore SANFILIPPO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 79H, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIANLUCA (RSSGLC68D22H501D), rappresentato e difeso dall'avvocato CASTRONOVO GIUSEPPE (CSTGPP66L01I188R) -ricorrente- contro FALLIMENTO IMA GROUP S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, CASSA EDILE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE IMPRESE DELLA SICILIA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2005/2021depositata il 17/12/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
FATTI DI CAUSA 1.-Su ricorso della Cassa edile regionale per l'artigianato e le piccole imprese della Sicilia, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato il fallimento di IMA Group s.r.l.s. in liquidazione, in persona del liquidatore Francesco Sanfilippo, il quale ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. 2.– Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha rigettato il reclamo , Francesco Sanfilippo, nella qualità di legale rappresentante p.t. di IMA Group s.r.l.s. in liquidazione , ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1 – Con il primo motivo ( violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma2, lett.
c) e 18 , co mma 10 , l . f all. , 116 c.p.c., 2709 e 2710 c.c.) ci si duole della duplicazione dei dati debitori della società fallita, per avere la corte territoriale aggiunto aldebito verso Riscossione Sicilia ( € 260.068,24 ) i debiti verso Inps ( € 160.317,55) e Inail ( € 58.283,59 ) – pur essendo « notorio che Riscossione Sicilia è l'agente di riscossione anche per conto di Inps e Inail» – mentre, se avesse aggiunto solo il debito verso Cassa Edile ( € 29.763,82 ), l’ammontare complessivo dei debiti ( € 289.832,06) non avrebbe raggiunto la soglia debitoria minima di cui all'art. 1, comma 2 , lett.
c) l.f all . , con la conseguenza che non si sarebbe potuta registrare quella “forte discrasia” rispetto alle annotazioni contabili della società fallita che ha indotto i giudici del reclamo a ritenerle inattendibili, peraltro senza esercitare i poteri istruttori officiosi ex art. 18, c omma 10 , l.fall. per approfondire il dato debitorio indicato da Riscossione Sicilia; donde la censura di erronea applicazione del principio di valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. 2.2. – Il secondo mezzo prospetta il medesimo rilievo nel prisma del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma1, n. 5 ), avuto riguardo alle dichiarazioni di credito rese da Inps e Inail, rispetto a quelle del loro agente dellariscossione. 3.
– I due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili poiché non si confrontano con la più articolata ratio decidendidella sentenza impugnata. 3.1. – Difatti, la corte territoriale , prima ancora di rilevare , “comunque”, il superamento della soglia debitoria di euro cinquecentomila – sommando i debiti di Riscossione Sicilia ( € 260.068,24), Inps ( € 160.317,55 ), Inail ( € 58.283,59 ) e Cassa Edile ( € 29.763,82 ) – ha accertato l’ inattendibilità d ello stato patrimoniale depositato dallareclamante (perciò ritenuto «inidoneo a offrire informazioni affidabili sulle soglie di fallibilità di Ima Group») che , alla data del 7 maggio 2021, «indicava in soli 5.310,27 euro i debiti tributari e in 123.228,06 euro quelli verso l’Inps», con la conseguente « forte discrasia » ri scontrata ri spetto a i crediti dichiarati dall’agente della riscossione ( € 260.068,24 ) cui lo stesso ricorrente ammette che andrebbe sommato il debito verso Cassa Edile di € 29.763,82. 3.2.
–In altri termini, a venire in rilievo in modo decisivo non è tanto il calcolo preciso della debitoria complessiva, quanto l a ritenuta inattendibilità della documentazione contabile offerta dal reclamante per assolvere l’onere probatorio sullo stesso pacificamente gravante ai sensi dell’art. 1, comma 2, l.fall. 3.3. –E, al riguardo, è sufficiente richiamare il solido indirizzo nomofilattico in base al quale tutte le produzioni documentali del fallendo, alternative al bilancio, sono soggette ai sensi dell’art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass.205/2020, 30516/2018), senza che il ricorrente per cassazione possa pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella espressa del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022); invero, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato, e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass.
Sez. U, 28220/2018; Cass.2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). 4. –Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. 5. - Sussistono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso arti