Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4925/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to superseding satisfaction of claim, rendering the applicant's interest in the appeal non-existent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4925/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's claim was fully satisfied before the proceedings concluded. Although the applicant had previously argued that his late credit admission was unjustified due to a prior judgment, the opposing party successfully opposed his status in the bankruptcy estate. The court ruled that the integral satisfaction of the claim eliminated any remaining legal interest for the applicant to pursue the cassation remedy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.; The appeal is inadmissible when the claim subject of the original action is fully satisfied before the judgment on the appeal, thereby creating a superseding defect of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
superseding defect of interest satisfaction of claim inadmissibility of appeal bankruptcy estate cassation procedure incapacità lavorativa attestata fallimento accademico definitivo cessazione dell'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Con la memoria ex art. 380 bis.1 depositata il ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, è stata accolta l’opposizione allo stato passivo da lui proposta, unitamente al reclamo, contro il decreto del G.D.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 14782 del 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19520-2017proposto da: MACCHIA DINO, rappresentato e difes o da gli Avvocat i ALBA RONCA e FRANCO DI TEODOROper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CARIFIN ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROBERTO MECONI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché FALLIMENTO CASA DI CURA VILLA PINI D’ABRUZZO S.R.L.; -intimato - e UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., SORIN GROUP ITALIA S.R.L. e AZIENDA GENERALE RISTORAZIONE ITALIANA A.G.R.I. S.R.L., nella qualità di componenti del Comitato dei creditori del Fallimento Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo s.r.l.; -intimati - avverso il DECRETO n. 396 /20 17 del TRIBUNALE DI CHIETI , depositatoil 7/7/2017;Ric. 2017n. 19520- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024.

RILEVATO CHE 1.1. Il Tribunale di Chieti, con decreto del 7.7.2017, respinse il reclamo proposto da Dino Macchia contro il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda ultra-tardiva di ammissione dei crediti da lavoro maturati per essere stato illegittimamente licenziato , formalmente da SEAC s.r.l., società , anch’essa fallita, che in realtàaveva avuto “ una funzione di mera intermediazione ” , dato che “il vero, ed unico, centro di imputazione del rapport o di lavoro”era stata la s.r.l.

Villa dei Pini, come accertato dalla Corte d’appello de L’Aquila con sentenza passata in giudicato il 24.7.2014. 1.2. Il giudice del merito rilevò che il fatto che Macchia fosse stato ammesso al lo stato passivo del Fallimento SEAC con provvedimento coperto da giudicato endofallimentare solo il 27.10. 2016 non giustificava il ritardo nella presentazione della domanda,depositata il 22.12.2016, essendo specifico onere del reclamante di insinuare il proprio credito tempestivamente, chiedendone l’ammissione con riserva in attesa dell’esito del giudizio pendente dinanzi al Giudice del Lavoro. 1.3.

Dino Macchia, con ricorso notificatoil 7 / 8 /20 17 , ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento è rimasto intimato,al pari di Unicredit Mediocredito Centrale s.p.a., Sorin Group Italia s.r.l. e Azienda Generale Ristorazione Italiana A.G.R.I. s.r.l., evocati in giudizio nella qualità di componenti del comitato dei creditori del Fallimento Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo s.r.l..Ric. 2017n. 19520- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 1.5. Ha resistito, invece, con controricorso , la Carifin Italia s.p.a. in liquidazione, quale creditore ammesso al passivo del Fallimento Casa di Cura Villa Pini D’Abruzzo s.r.l..

CONSIDERATO CHE 2.1. Con la memoria ex art. 380 bis.1 depositata il ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, è stata accolta l’opposizione allo stato passivo da lui proposta, unitamente al reclamo, contro il decreto del G.D. e che il suo credito è stato ammesso al passivo ed è stato integralmente soddisfatto, al pari di quello della controricorrente Carifin Italia s.p.a. 2.2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente al suo accoglimento. 2.3. La soddisfazione integrale di Carifin Italia s.p.a. in liquidazioneinduce la Corte a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 2.4.

L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e co mpensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Rom