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Ordinanza — n. 4919/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal; internal financial sheets rejected due to lack of assembly approval and signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4919/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by El Emiliana SRL against the bankruptcy declaration of its company. The appellant argued that internal financial documents proved the company met non-bankruptcy thresholds, while the lower court ruled these documents were invalid without assembly approval and signatures. The court upheld the dismissal, stating that unapproved internal sheets lack the legal presumption of reliability required to prove non-bankruptcy status.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 2 legge fall.; Art. 15 comma 4 legge fall.; Where internal financial statements lack assembly approval and proper signatures, they cannot substitute for official balances to prove non-bankruptcy thresholds, leaving the entrepreneur to provide alternative proof.

Parole chiave

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bankruptcy declaration non-bankruptcy thresholds financial statements validity assembly approval requirement internal accounting records produzione di documenti finanziari documenti mancanti rilevazione e rendicontazione contabili

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 2 legge fall.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge fall.
Art. 15 comma 4 legge fall.
1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art.
Art. 2435 c.c.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente che nella sentenza impugnata è assente l’iter logico seguito per addivenire alla decisione di rigetto e, in ogni caso, la motivazione è carente e illogica.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 comma 2 n.
art. 2435 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33091/2018
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 33091/2018, Cass.
Cass. n. 13746/2017
33091/2018, Cass. n. 13746/2017) quello secondo cui “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art.
S.U. n. 8053/2014
Il giudice d’appello ha, altresì, motivato con argomentazioni che soddisfano il requisito del “minimo costituzionale” (secondo i parametri della sentenza delle S.U. n. 8053/2014) e sono esenti da vizi logici, ancora quanto al l’inattendibilità delle altre scritture contabili prodotte dalla ricorrente.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27846/2020 R.G. proposto da : EL EMILIANA SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TALLARICO FRANCESCO (TLLFNC58H25H919D), REDA CRISTINA (RDECST84L56G337D) -ricorrente- contro FALLIMENTO EL EMILIANA SRL, MG IMPIANTI DI MACARIO GIOVANNI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2484/2020depositata il 24/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2484/2020, depositata il 24.9.2020, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da EL. Emiliana s.r.l. avverso la sentenza n. 8/2020 con cui il Tribunale di Parma ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che quelli che la reclamante ha denominato quali “bilanci” non sono altro che stampe della contabilità interna dell’impresa fallita, che non corrispondono in alcun modo allo schema normativo previsto dagli artt. 2424 e 2425 c.c., essendo privi non solo della nota integrativa, ma anche della delibera di approvazione dell’assemblea.

Inoltre, il giudice d’appello ha, altresì, rilevato che i vari documenti contabili interni prodotti dalla reclamante (tra cui partitari, registri IVA, copia libro giornale e dei cespiti ammortizzabili) sono sprovvisti di qualsiasi sottoscrizione e non è pertanto possibile ricondurli con sicurezza alla contabilità della fallita. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione EL. Emiliana s.r.l., affidandolo a due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge fall.

La ricorrente ha dedotto di aver depositato ben 60 documenti contabili e fiscali, relativi alle tre ultime annualità, attestanti il mancato superamento delle soglie di fallibilità e, segnatamente, schemi di bilancio dal 2017, libro di beni ammortizzabili, libro giornale, liquidazione IVA, partitario clienti, partitario fornitori, registri IVA acquisti e vendite, schede contabili. Evidenzia la ricorrente che gli schemi di bilancio allegati, pur non essendo stati depositati presso la Camera di Commercio, rappresentano un riepilogo di verifica della contabilità tenuta dalla società fallita e, pertanto, la Corte d’Appello è incorsa in errore nella valutazione dei documenti prodotti, atteso che, anche a considerare inattendibili gli schemi di bilancio, resterebbero validi i documenti presupposti.

Né rileva la circostanza della mancata sottoscrizione dei documenti prodotti, in quanto nessuna norma prevede la sottoscrizione degli stessi. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello, nel dichiarare inattendibile la documentazione contabile prodotta, avrebbe omesso di indicare qualsivoglia elemento, anche solo indiziario, che potesse mettere in dubbio i dati contabili dalla stessa forniti.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente che nella sentenza impugnata è assente l’iter logico seguito per addivenire alla decisione di rigetto e, in ogni caso, la motivazione è carente e illogica.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza e inammissibilità. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 33091/2018, Cass. n. 13746/2017) quello secondo cui “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità”.

La Corte d’Appello ha quindi fatto corretto uso del principio enunciato da questa Corte, affermando che lo schema di bilancio, prodotto dall’odierna ricorrente, non poteva essere considerato un vero “bilancio”, in quanto, oltre a difettare la nota integrativa, esso era, altresì, privodella delibera di approvazione dell’assemblea. Dunque, la ricorrente non ha provato la sussistenza dei requisiti dimensionali, ex art. 1 comma 2° legge fall., con la produzione dei bilanci, atteso che, ove questi non siano stati regolarmente approvati e depositati, viene meno quella presumibile considerazione di - almeno iuris tantum - attendibilità che li assiste, con la conseguenza che l’imprenditore rimane onerato di provare aliundela (in)sussistenza dei requisiti di fallibilità.

Il giudice d’appello ha, altresì, motivato con argomentazioni che soddisfano il requisito del “minimo costituzionale” (secondo i parametri della sentenza delle S.U. n. 8053/2014) e sono esenti da vizi logici, ancora quanto al l’inattendibilità delle altre scritture contabili prodotte dalla ricorrente. La corte bolognese ha, infatti, affermato che, pur essendo i partitari, i regist r i IVA, il libro giornale, il libro dei cespiti ammortizzabili e gli altri documenti manifestamente idonei, in astratto, alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 legge fall., tuttavia, essendo, in concreto, tali documenti contabili interni prodotti dalla reclamante sprovvisti di qualsiasi sottoscrizione, non è stato possibile ricondurli con sicurezza alla contabilità della fallita.

Trattasi di valutazione di fatto che, oltre a rispondere, come detto, al “minimo costituzionale”, è riservata al giudice di merito e, come tale, non può essere sindacata in sede di legittimità. Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p