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Ordinanza — n. 4914/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney for filing the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4914/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a special power of attorney required for filing cassation proceedings. Although the lawyer claimed a digital copy was sent, the court could not locate the document among the officially filed submissions. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the bankruptcy dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369 comma 2 n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the special power of attorney for filing the cassation appeal is missing from the submitted documents, regardless of alleged separate transmissions.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility bankruptcy proceedings procedural defect missing documentation sospensione della procedura di fallimento mancata prova della solvibilità caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 369 comma 2 n. 3 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto della procura speciale, a norma dell’art. 369 comma 2 ° n.
Art. 1 L.F.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c.
Art. 18 L.F.
Art. 101 comma 2 c.p.c.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c.
Art. 1 comma 2 e 15 comma 4 L.F.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8028/2021 R.G. proposto da : SOFRACO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 27, presso lo studio dell’avvocato VONA GIUSEPPE (VNOGPP60T29H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARONE ENRICO MARIA, SOFRACO SRL IN FALLIMENTO, DE MAGISTRIS FILIPPO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1253/2021depositata il 17/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1253/2021, depositata il17.2.2021, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalla Sofraco s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 371/2019 del 15.5.2019 con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la reclamante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di non fallibilità, a norma dell’art. 1 L.F., non avendo prodotto in giudizio la situazione economica e finanziaria aggiornata, imprescindibile al fine di verificare il superamento della soglia di fallibilità, di cui alla norma.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sofraco s.r.l. in liquidazione, affidandolo a tre motivi. La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L.F., 111 Cost e 6 CEDU.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c.

3. Con il terzo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2° e 15 comma 4°L.F. nonché l’omesso esame di documenti decisivi.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto della procura speciale a proporre il ricorso per cassazione. Va osservato che, sebbene nell’intestazione del ricorso per cassazione sia stato affermato che la Socrafo s.r.l. in liquidazione è difesa e rappresentata dall’avv. Vona “giusta delega in calce al presente atto”, tuttavia, in calce al predetto atto processuale, non è stata rinvenuta alcuna procura speciale alle liti per p roporre ricorso per cassazione. Inoltre, il difensore ha dato atto, nell’ambito della relazione di notificazione ai sensi della L. n. 52 del 1994, dell’invio, come allegato, del documento informatico contenente la procura speciale, e denominato “procura_alle_liti_Sofraco_Cassazione.pdf.p7m, ma tale documento non è stato rinvenuto tra quelli depositati telematicamente.

Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto della procura speciale, a norma dell’art. 369 comma 2 ° n. 3 c.p.c. Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio. I presupposti per l’applicazione del contributo unificato, in relazione alle menzionate ragioni della inammissibilità del ricorso, sussistono a carico dell’avvocato autore dell’atto rivolto alla Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’avv. Giuseppe Vona dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co