Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4791/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against acquisition indemnity by rejecting extended 30-day deadline rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4791/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of Carlo Centurione Scotto's appeal regarding his property acquisition indemnity. The lower court had incorrectly applied a strict 30-day opposition deadline to the determination of indemnity under Article 42-bis, whereas the appellant argued for the ordinary ten-year prescription period. The court ruled that the specific 30-day term does not apply to this specific indemnity type, allowing the claim to proceed within the standard limitation period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29 comma 3 d.lgs. n. 150/2011; Art. 42-bis DPR n. 327/2001: The peremptory thirty-day term for opposing the final estimate of expropriation indemnity is not applicable to the contestation of the indemnity determination contained in an acquisition decree under Article 42-bis, which remains subject to the ordinary ten-year prescription period.

Parole chiave

Generato dall'IA
acquisition indemnity ten-year prescription peremptory deadline Article 42-bis administrative acquisition limitation period Cassation ruling espropriazione temporanea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 comma 3 d.lgs. n. 150/2011
L’ente resistente ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 29 del D.lgs.
Art. 42-bis DPR n. 327/2001
L’applicazione dell’ordinario termine decennale alle controversie in questione, infatti, non solo non si accorda con la oramai riconosciuta natura indennitaria e non risarcitoria delle somme dovute ai sensi dell’art. 42 bis T.U.E.
Art. 54 comma 2 DPR n. 327/2001
28647/2020), ha sulla questione oggetto del ricorso enunciato il seguente principio di diritto: “ ll termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del dPR n.
Art. 24 e 113 Costituzione
art. 702 ter c.p
La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto, e ciò alla luce di una interpretazione estensiva dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 35287/2023
Cass. n. 30533/2024
Cass. n. 30533/2024; Cass.
Cass. n. 28647/2020
30533/2024; Cass. n. 28647/2020), ha sulla questione oggetto del ricorso enunciato il seguente principio di diritto: “ ll termine perentorio previsto dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10559/2023 R.G. proposto da : CENTURIONE SCOTTO CARLO, elettivamente domiciliato in S. GIULIANO TERME (PI) VIA CALCESANA, N. 73 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ZANOBINI MARIALUISA (ZNBMLS61P58G702L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, elettivamente domiciliato in SAN GIULIANO TERME VIA NICCOLINI, 25 C/O COMUNE, presso lo studio dell’avvocato FANELLI ALDO (FNLLDA66E12G702I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1685/2019depositata il 09/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Per quanto ancora rileva, Carlo Centurione Scotto ha adito la Corte d’Appello di Firenze chiedendo di determinare il giusto indennizzo per l’acquisizione sanante di un’area di sua proprietà di mq. 4050 disposta dal Comune di San Giuliano Terme con delibera del 21.11.2012 n. 91, non ritenendo congrua l’indennità liquidata dal predetto Comune, che aveva riconosciuto un pregiudizio patrimoniale di soli € 1,50 al mq.. L’ente resistente ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso, poiché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 29 del D.lgs. n. 150/2011, contestando nel merito le pretese del ricorrente.

La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto, e ciò alla luce di una interpretazione estensiva dell’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011 che lo rende applicabile anche alla fattispecie dell’acquisizione sanante. Il giudice d’appello rileva che dottrina e giurisprudenza non hanno mai dubitato che l’interpretazione estensiva valesse, non solo al fine di attrarre nella competenza in unico grado della Corte di appello le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per la c.d. acquisizione sanante, ma anche in punto di applicazione del termine perentorio di trenta giorni per l’impugnazione della determinazione dell’indennizzo contenuto nel provvedimento acquisitivo.

L’applicazione dell’ordinario termine decennale alle controversie in questione, infatti, non solo non si accorda con la oramai riconosciuta natura indennitaria e non risarcitoria delle somme dovute ai sensi dell’art. 42 bis T.U.E. ma contrasta anche con l’esigenza di certezza e stabilità dell’azione amministrativa. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Carlo Centurione Scotto, affidandolo a due motivi. Il Comune di San Giuliano Terme (di seguito, solo Comune) ha resistito in giudizio con controricorso. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt 42 bis, 54 commi 1 e 5 del Dpr. n. 327 del 2001 e 29 del Dlgs 150/2011,in relazione agli artt 12 e 14 delle Preleggi, nonché 152 c.pc. comma 1, 24 e 111 COST e 6 CEDU, per aver l’ordinanza impugnata ritenuto applicabile il termine di decadenza di 30 giorni previsto per il giudizio di opposizione alla stima disciplinato dal comma 3 dell’art. 29 del d . lgs . 150/2011, all'azione di determinazione dell'indennizzo liquidato nel provvedimento di acquisizione sanante, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, in mancanza di alcun riferimento di tale ultima fattispecie ad alcun termine di decadenza.

Evidenzia il ricorrente che la sentenza n. 15283/2016 resa dalle Sezioni Unite di questa Corte ha ritenuto estensivamente applicabile l’art 29 d.lgs 150/2011 alla fattispecie dell’acquisizione sanante, ma lo ha fatto limitandosi a richiamare i commi 1 e 2 di tale norma, senza alcun richiamo al comma 3 che prevede il termine di 30 giorni. Tale omesso richiamo del comma 3 non può che interpretarsi come consapevole e volontaria scelta di evitare la applicazione analogica di un termine decadenziale, in conformità al già condiviso principio che “la decadenza non può verificarsi al di fuori di una espressa e specifica previsione legale - a differenza della prescrizione che ha carattere generale - mediante disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

La ritenuta estensione dell’art 29 del D.lgs. 150/2011 si limita, pertanto, alla competenza e al rito applicabile e trae origine dalla necessità di concentrare in unico organo e con unico rito la tutela giurisdizionale avente ad oggetto la determinazione di tutte le indennità dovute nell’ambito dei diversi processi espropriativi, senza che il soddisfacimento di tale esigenza possa in alcun modo giustificare, presupporre o tanto meno richiedere anche l’estensione del termine di 30 giorni (collegato peraltro ad un iter procedimentale del tutto estraneo all’art 42 bis) .

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli art 42 bis Dpr 327/2001, 29 D.lgs 150/2011, 153 comma 2 c.p.c., in relazione agli artt 24, 111 Cost e 6 CEDU, per aver ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione in termini e del cd. prospective overruling.

3. Il primo motivo è fondato. Va osservato che, recentemente questa Corte, con la sentenza n. 35287/2023 (conf. Cass. n. 30533/2024; Cass. n. 28647/2020), ha sulla questione oggetto del ricorso enunciato il seguente principio di diritto: “ ll termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del dPR n. 327 del 2001 e, poi, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n.150 del 2011 per la opposizione alla stima definitiva della indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del dPR n. 327/2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiedere la determinazione giudiziale delle indennità nel termine ordinario di prescrizione; ciò sia perché l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 1.9.2011 (entrato in vigore il 6.10.2011) non contiene richiami all’istituto di cui al già vigente art. 42-bis (entrato in vigore in data 6.7.2011 per effetto del d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15.7.2011) e, per altro verso, l’art. 42-bis non contiene alcun richiamo all’art. 54 dPR n. 327/2001 (che già prevedeva la «decadenza»), non essendo consentite interpretazioni in via estensiva e analogica delle disposizioni che condizionano l’esercizio del diritto di azione (artt. 24 e 113 Costituzione) al rispetto di termini a pena di decadenza e inammissibilità non previsti specificamente dalla legge; sia perché la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione ex art. 42-bis è stata valorizzata al solo fine di giustificare la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, senza, perciò solo, comportare neppure implicitamente l’estensione integrale del regime processuale proprio dei giudizi in tema di indennità di esproprio ai giudizi relativi alle indennità ex art. 42- bis; sia in considerazione della diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi (quello ex art. 42-bis è configurato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa come «extrema ratio» e «sui generis») e del fatto che il termine di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 è applicabile, nella espropriazione ordinaria, all’opposizione alla stima definitiva che è configurabile solo all’esito del procedimento formalizzato e garantista di cui agli art. 21 e 41 dPR n. 327/2001, non previsto per la determinazione delle indennità ex art. 42-bis liquidate dall’amministrazione emittente il decreto di acquisizione”.

Alla luce dei principi appena richiamati, la proposizione del ricorso in esame deve considerata tempestiva, non essendo certamente ancora maturato il termine decennale di prescrizione all’epoca di deposito del ricorso.

4. Il secondo motivo è assorbito. L’ordinanza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appell