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Ordinanza — n. 4774/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes detention validation due to failure to notify defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4774/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Tribunal's validation of a foreigner's detention at a temporary center. The applicant argued that his appointed defense lawyer was not notified of the hearing date, as the notice was mistakenly sent to a different lawyer with the same name. The court ruled that appointing a defense counsel before the validation hearing creates an absolute obligation to notify them, and failure to do so violates the right to defense, rendering the procedure null and void.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 13, 5bis; Art. 14, 4 d.lgs. 286/1998; Art. 20-ter d.lgs. 30/2007: The appointment of a defense counsel prior to the validation hearing of a foreigner's detention renders the notification of the hearing date mandatory; failure to notify the counsel violates the right to defense and nullifies the validation procedure.

Parole chiave

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detention validation right to defense notification failure foreigner detention nullity of procedure domanda d'asilo di rom libertà di disporre di se stessi diritto di rimanere

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1, lett. b, c, c.p.p.
Con l’unico motivo di ricorso si censura no « Violazion i previstedall’art. 606, co.1 , lettere b, c, e c.p.p.
Art. 13, co. 5bis, d.lgs. n. 286/1998
30 del 2007 (« Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»)rinvia all’art. 13, comma 5bis, del T.U.I (d.lgs.
Art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
286 del 1998), che a sua volta rimanda al successivo art. 14, il cui comma 4 esplicita che la nomina di un difensore d’ufficio è possibile solo qualora l’interessato «sia sprovvisto di in difensore».
Art. 20-ter, d.lgs. n. 30 del 2007
In particolare, il ricorrente lamenta che, all’udienza di convalida (di cui all’art. 20-terdel d.lgs.
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 16212/2006
Cass. 11028/2009
Cass. 18583/2012
Cass. S.U. n. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. S.U. n. 24413/2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2050/2024 R.G. proposto da : Nicolae IRICU, rappresentato e difes o dall’avv. Giuseppe Claudio Costa, -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA -intimati - avverso il decreto cron. n. 35559/2023depositato il 29.11.2023 da l Tribunaledi Roma nel procedimento iscritto al n. 5 2890 /202 3 R.G. ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2025 dal Consigliere AndreaZuliani. FATTI DI CAUSA Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ritenendo sussistenti i necessari presupposti, convalid ò il trattenimento presso il CPR di Roma ponte Galeria di Nicolae Iricu, cittadino rumeno , avendo rilevato che nei suoi confronti era stato disposto l’allontanamento con decreto del Prefetto di Roma del 18.1.2023 eche il Questore ne aveva disposto il trattenimento per procedere « all’immediato accompagnamento».

Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma Nicolae Iricu ha propostoricorso per cassazione affidato a unico motivo. L’Amministrazione è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si censura no « Violazion i previstedall’art. 606, co.1 , lettere b, c, e c.p.p. in relazione agli artt. 13, co. 5bis, e 14, comma 4 , d. lgs. n. 286/1998 e violazione del diritto di difesa per omessa notifica al difensore di fiducia, regolarmente nominato, dell’avviso di fissazione dell’udienza e dell’avviso del trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria».

In particolare, il ricorrente lamenta che, all’udienza di convalida (di cui all’art. 20-terdel d.lgs. n. 30 del 2007), il Tribunale, nel verificare la regolarità della notifica al difensore, non abbia constatato l’assoluta mancanza della stessa, essendo stato il difensore dell’interessato messo al corrente della circostanza del trattenimento solo successivamentee da altro collega omonimo , che aveva ricevuto l’avviso per un errore dinotifica. Nella memoria, il ricorrente specifica che la PEC relativa all’avviso di udienza del 29/11/2023 è stata inoltrata ad avvocato con lo stesso nome ma di altro Foro. 2.A prescindere dagli impropri riferimenti in rubrica al codice di procedura penale, il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che: «nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza adottata dal Questore, lo straniero ha diritto all'assistenza da parte di un difensore di fiducia e questi, ove nominato, deve essere tempestivamente avvertito della data fissata per la relativa udienza» (Cass. 16212/2006); «in tema di immigrazione, la nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l'udienza» (Cass.18769/2018);

«la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, qualela presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace,atteso che … solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d’ufficio» (Cass. n. 3345/2019). Tale giurisprudenza riguarda in particolare il trattenimento del cittadino extracomunitario, ma è evidente che identica garanzia del diritto di difesa deve essere attribuita anche al cittadino di altro Paese dell’Unione europea, sia perché si tratta di principio generale e con rilevanza costituzionale (art. 24 Cost.), sia perché l’art. 20, comma 11, del d.lgs. n. 30 del 2007 (« Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»)rinvia all’art. 13, comma 5bis, del T.U.I (d.lgs. n. 286 del 1998), che a sua volta rimanda al successivo art. 14, il cui comma 4 esplicita che la nomina di un difensore d’ufficio è possibile solo qualora l’interessato «sia sprovvisto di in difensore».

Ne deriva che, nel procedimento relativo alla convalida del trattenimento, avendo questo ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, l’omissione dell’avviso al difensore di fiducia e la conseguente sua mancata partecipazione all’udienza di convalida comporta la violazione del diritto di difesa e , con essa, la nullità del procedimento e del decreto di convalida , non essendo idonea a sanare il vizio la partecipazione di un difensore d’ufficio. Va pertanto ribadito, anche in questo ambito, il principio di diritto secondo cui la effettiva nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento rende necessario che il difensore sia messo in condizione di partecipare mediante una puntuale specificazione e comunicazione del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza di convalida.

Nel caso di specie,le informazioni assunte presso il Tribunale di Roma hanno confermato l’affermazione del ricorrente in merito all’omesso avvisoal difensore di fiducia della fissazione dell’udienza di convalida del trattenimento. Infatti, la cancelleria del Tribunale ha attestato che l’avviso di udienza venne inviato all’indirizzo PEC di altro avvocato, omonimodel difensore del ricorrente e appartenente al foro di Napoli.

3. In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato , senza rinvio , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.

4. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato,non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. S.U. n. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative anche ai giudizi proposti in sede di legittimità, andranno liquidate