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Ordinanza — n. 4758/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, upholding lower court's finding of insolvency based on verified assets and liabilities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4758/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Artemide S.R.L. against the bankruptcy declaration issued by the Rome Court of Appeal. The lower court found sufficient evidence of insolvency, noting that the company's assets were valued at under €4 million while liabilities exceeded €5.5 million, despite the appellant's claims regarding unperceived properties and disputed credits. The Court upheld this decision, ruling that incidental credit verification proceedings are valid evidence for establishing bankruptcy prerequisites and dismissing the appellant's arguments about missing factual examinations.

Regesto Legislator

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Art. 6 l. fall.; Art. 7 l. fall.; Art. 2946 c.c.: The incidental verification of creditor legitimacy in bankruptcy proceedings constitutes sufficient evidence for declaring insolvency, even if the creditor's claim is subject to separate litigation or has not been definitively adjudicated.

Parole chiave

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Bankruptcy Declaration Insolvency Criteria Incidental Verification Creditor Legitimacy Prescription Interruption Asset Valuation Cassation Appeal attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 6 l. fall.
La corte del merito ha reputato prova sufficiente della legittimazione ex art. 6 l.
Art. 7 l. fall.
Con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 l.fall.
Art. 2946 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 2697 c.c
nonché dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU. n. 1521 del 2013
Cass. n. 30827 del 2018
1 - CC del 24 settembre 20 2 4 1521 del 2013; nello stesso senso , Cass. n. 30827 del 2018 ;
Cass. n. 11421 del 2014
Cass. n. 19477 del 2022
18 l.fall., può dunque fondarsi anche sulle risultanze del giudiziodi verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi, come nel caso in esame, dell ’ esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ( Cass. n. 19477 del 2022;Cass.
Cass. n. 22343 del 2004
19477 del 2022;Cass. n. 22343 del 2004 ; Cass.
Cass. n. 9622 del 1993
22343 del 2004 ; Cass. n. 9622 del 1993).
Cass. S.U. n. 8053/2014
Cass. S.U. n. 8053/2014).
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28363-2022proposto da: ARTEMIDE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , rappresentat a e difes a dall’Avvocato GIORGIO PALLAVICINI per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; nonché FALLIMENTO ARTEMIDE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA GRATTERI per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la SENTENZA N. 6633 /20 2 2 DELLA CORTE D ’ APPELLO DI ROMA, depositatail 24/10/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 24/9/2024 Ric. 2022n. 28363 - Sez. 1 - CC del 24 settembre 20 2 4 RILEVATO CHE 1.1.

La C orte d ’ appello di Roma, con sentenza del 24/10/2022, harigettato i l reclamo proposto da Artemide s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Romasu ricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione(di seguito AdER). 1.2. La corte del merito ha reputato prova sufficiente della legittimazione ex art. 6 l. fall. della creditrice istante la produzione degli estratti conto nonché delle relate di notifica di cartelle aventi a oggetto i crediti tributari, idonee a interrompere la prescrizione e a rendere definitivo l’accertamento, e ha aggiunto che, in ogni caso, il credito azionato era stato anche accertato in sede di verifica dello stato passivo; ha quindi ritenuto sussistente lo stato di insolvenza d i Artemide , gravata da passività per oltre 5,5 milioni di euro a fronte di un attivo sostanzialmente costituito da soli beni immobili, il cui valore, secondo quanto accertato dalla c.t.u. disposta nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari pendenti a suo carico , ammontava, anziché agli oltre 13 milioni di euro stimati dalla società, a meno di 4 milioni di euro, non potendosi tener conto dei crediti per oltre tre milioni di euro dalla stessa vantati, aventi natura risarcitoria, oggetto di contenzioso e non supportati da alcun valido titolo. 1.3.

Artemide s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 22/11/2022, ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione della sentenza. 1.4. AdER e il Fallimento hanno resistito con distinti controricorsi. CONSIDERATO CHE 2.1. Con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 l.fall. e 2946 c.c., Ric. 2022n. 28363 - Sez. 1 - CC del 24 settembre 20 2 4 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere lacorte d’appello ri tenuto che A dER fosse legittimata alla presentazione dell’istanza di fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare che le relate di notifica prodotte in giudizio, come emergevadai loro numeri identificativi, si riferi vano in realtà ad atti diversi dalle cartelle di pagamento sulla cui base l’istante si era dichiarata creditrice, mentre le cartelledalla stessa allegate erano state tutte oggetto di impugnazione innanzi al giudice tributario, per far valere l ’ intervenuta decadenza - prescrizione della pretesacon esse azionata. 2.2.

Con il secondo motivo Artemide denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43 e 98 l.fall. nonché dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 6 l.fall., per avere la Corte d’appello ritenuto AdER legittima ta alla presentazione dell’istanza sul rilievo che, in ogni caso , il credito dalla stessa vantato era stato accertato in sede di verifica dello stato passivo per €. 1.888.226,93 in privilegio ed €. 40.998,00 in chirografo. Secondo la ricorrente la statuizione sarebbe errata perché il decreto col quale il giudice delegato forma lo stato passivo ha efficacia meramente endoconcorsuale e non realizza un accertamento opponibile al fallito in una sede diversa rispetto alla procedura concorsuale. 2.3.

Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del primo. 2.4. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che l’art. 6 l.fall., a mente del quale il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass. SU. n.Ric. 2022n. 28363 - Sez. 1 - CC del 24 settembre 20 2 4 1521 del 2013; nello stesso senso , Cass. n. 30827 del 2018 ;

Cass. n. 11421del 2014): tale accertamento incidentale,in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., può dunque fondarsi anche sulle risultanze del giudiziodi verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi, come nel caso in esame, dell ’ esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ( Cass. n. 19477 del 2022;Cass. n. 22343 del 2004 ; Cass. n. 9622 del 1993). 2.5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivi per il giudizio, per ave re la corte del merito ritenuto sussisten te il suo stato d’insolvenza sul rilievo che il suo attivo patrimoniale (di complessivi € 3.929.531,24) non sarebbe sufficiente a coprire le passività, senza tener conto che, oltre agli immobili oggetto di procedure esecutive,stimati dal c.t.u. in €.3.888.353, essa è proprietaria di un hotel sito in Pienza, in avanzato stato di costruzione, del parcheggio e della piazza antistanti e di un altro hotel, pure sito in Pienza, di notevole rilevanza storica, non periziati, e che i crediti ammessi allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato, ammontano ad € 2.398.254,95. 2.6.

Il motivo è inammissibile, in quanto introduce nella presente sede di legittimità questioni di fatto non esaminate dalla corte d’appello, senza indicare il “come” esse siano state dedotte in sede di reclamo (ovvero su quali documenti tempestivamente versati in atti, diversi da quelli di cui il giudice ha tenuto conto, si fondino) e se e quando abbiano formato oggetto di discussione fra le parti(cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014).

3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti Ric. 2022n. 28363 - Sez. 1 - CC del 24 settembre 20 2 4 processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in €. 7. 0 00,00 per compensi e in €. 200,00 peresborsi, oltre agli accessori di legge e al le spese generali nella misura del 15% in favore del Fallimento ed a l r imborso delle spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovut