Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a dismissal of the appeal and an order for the respondent to pay the appellant's legal costs. The court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to enforce the time limit for requesting a ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20350/2023 R.G. proposto da : CURATELA DEL FALLIMENTO FREE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in BARI PIAZZA G. GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato LA PESA PASQUALE (LPSPQL67P20A662N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IQERA ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO N. 25, presso lo studio dell’avvocato ARRUZZO VALENTINA (RRZVNT84P66L049K) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARELLI GIANFRANCO (CHRGFR58A24E986H) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI al n.16264/2021 depositat o il 02/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le