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Ordinanza — n. 4544/2025 — snciv Generato dall'IA

Bank appeal dismissed for late claim due to its own gross negligence in filing at wrong court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4544/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the bank's late claim for admission to the bankruptcy estate. The bank had filed an incorrect petition at the wrong court and failed to correct it within the statutory annual deadline. The court ruled that the bank's gross negligence in making this error was imperdonable, thereby excluding the possibility of extending the filing deadline.

Regesto Legislator

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Art. 101, commi 1° e 4° l.fall.; Art. 93 n. 2 e n. 3 l.fall.; The right to request an extension of the deadline for late claims presupposes an objective obstacle entirely foreign to the party's will and not attributable to them, which is absent when the delay stems from the party's own gross negligence.

Parole chiave

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bankruptcy estate admission late claim inadmissibility extension of deadline gross negligence imperdonable error statutory annual term wrong court filing tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 101, commi 1° e 4° l.fall.
Art. 93 n. 2 e n. 3 l.fall.
Art. 164 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228/2012
1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 164 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11029 del 2023
4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass.
Cass. SU n. 4135 del 2019
Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass.
Cass. SU n. 27773 del 2020
4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass.
Cass. n. 19384 del 2023
27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023;
Cass. n. 25228 del 2023
Cass. n. 25228 del 2023; Cass.
Cass. n. 18435 del 2024
25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024);Ric.
Cass. SU n. 22342 del 2021
Cass. n. 25289 del 2020
Cass. n. 32296 del 2023
25289del 2020; Cass. n. 32296 del 2023).
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15661-2020 proposto da: AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., r appresentat a e difesa da ll’ Avvocato MARCO SILVESTRI per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO IMMOBILIARE SAMMARTINI S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO CASTAGNOLA e GIUSEPPE RUFFINIper procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché BANCA CARIGE S.P.A.-CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO SILVESTRI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 2084/2020 del TRIBUNALE DI MILANOdepositato il 10/3/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 14/1/2025;Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 FATTI DI CAUSA 1.1.

Il giudice delegato al Fallimento Immobiliare Sammartini s.r.l. ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione alrelativo stato passivo proposta dalla Banca Carige s.p.a.. 1.2. La Credito Fondiario s.p.a., nella qualità di rappresentante Banca Carige s.p.a., ha proposto opposizione allo stato passivo. 1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’opposizione. 1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la domanda d ’ insinuazione proposta dalla banca il 18/1/2018 conteneva l’errata indicazione “del foro” e “del nome del fallimento errata”nonché l’indicazione di una causa petendi e di un petitum “incongruenti ed errati rispetto alla verifica in corso”, ha, in sostanza, ritenuto che: -la norma prevista dall’art. 93 n. 2 e n.3 l.fall. esclude l’ammissibilità di tale domanda sul rilievo che “nella fase sommaria della verifica” esiste “un regime particolare” per cui “i casi ordinari di nullità della citazione non possono essere sanati ai sensi dell’art. 164 c.p.c., ma producono inammissibilità, cui fa da contraltare la riproponibilità della domanda corretta; - “ la omessa o imprecisa ed equivoca indicazione del petitum e della causa petendi”, in quanto “diretta ad un soggetto non esistente dinanzi al foro interessato” e relativa “a rapporti inesistenti con il fallimento”, non impedisce, dunque, la riproposizione della domanda “salvo il limite temporale della richiesta ultratardiva”; - la domanda “ esatta e corretta” che la banca ha depositato il 27/3/2018, avendo mutato il petitum, la causa petendied il soggetto debitore, non può che essere, di conseguenza, ritenuta “integralmente nuova”; - tale domanda, peraltro , essendo “ ultratardiva ”, è, a Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 sua volta, inammissibile in quanto depositata con “ritardo” imputabile alla stessa istante, avvertita del fallimento con avviso inviato già in data 14/4/2017, senza, per contro, che sussistano gli estremi della richiesta rimessione in termini essendo emersa la “negligenza grave” e, dunque, “imperdonabile ” “ di chi ha inviato la domanda sbagliata al fallimento sbagliato, di fronte al Tribunale sbagliato e con riferimento a contratti e importi sbagliati, dopo ben 305 giorni dall’avviso”. 1.5.

Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione. 1.6. La AMCO-Asset Management Company s.p.a., nella qualità di cessionaria del credito con atto in data 15/12/2019, con ricorso notificato il 10/6/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 1.7. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.8. La Banca Carige s.p.a., con controricorso, ha dichiarato di aderire alle conclusioni esposte dal ricorrente e ne ha chiesto l’accoglimento. 1.9. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo articolato , la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 101, ultimo comma, l.fall. e 151, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnat o nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’inammissibilità della domanda d’ammissione proposta dalla banca il 27/3/2018, omettendo, tuttavia, di considerare che l a società istante, rispetto alla prima domanda del 18/1/2018, era caduta in un errore materiale scusabile e facilmente rilevabile dal curatoreed aveva, quindi, il diritto alla rimessione in termini.Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 2.2.

Il ricorso, intanto, è ammissibile. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020, tra il 9/3/2020 e l’11/5/2020, ha, infatti, comportato che, a fronte di un decreto comunicato il 10/3/2020, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, così come previsto dall’art. 99, comma 12°, l.fall., è scaduto solo (mercoledì) 10/6/2020, per cui il ricorso, notificato, come detto, proprio il 10/6/2020, è senz’altro tempestivo. 2.3.

Il motiv o articolato è , tuttavia, inammissibil e. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che - la rimessione in termini èistituto che, in ragione del suo essere attuazione dei “principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo”, ben puòtrovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, come il termine annuale dal decreto di esecutività dello stato passivo per la proposizione di una domanda tardiva d ’ ammissione allo stato passivoa norma dell’art. 101, commi 1° e 4° , l.fall. ; - la concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche:

a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volont̀ della parte ” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non gì un’impossibilit̀ relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023;

Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024);Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 b) la seconda attiene all’“immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si ècos̀ venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289del 2020; Cass. n. 32296 del 2023). 2.4.

Il decreto impugnato si è, con ogni evidenza, attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare,ha dichiarato l’inammissibilità della domanda d’ammissione al passivo proposta dall’istante in quanto ultratardiva ed , in ragione dell’inescusabilità dell’errore in quanto imputabile al la “negligenza grave” della stessa, ha escluso che l’opponente avesse il diritto alla rimessione in termini (rispetto, evidentemente, al termine annuale dal decreto di esecutività).

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla, invece, per le spese nel rapporto tra la ricorrente e la Banca Carige s.p.a., che ha dichiaratamente aderito alle conclusioni della prima.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite, Ric. 2020n. 15661,Sez. 1, C.C. del 14 gennaio 2 0 2 5 che liquida in €. 18.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ