Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, GF Peroni Distribution Logistics S.R.L., filed a decree against ItalyTrader S.R.L. and Molini Pivetti S.P.A., but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to dismiss the appeal and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15593/2024 R.G. proposto da : GF PERONI DISTRIBUTION LOGISTICS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LUCCHESE PIER PAOLO (LCCPPL79A26F158J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALTRADER SRL, elettivamente domiciliato in AREZZO VIA TRENTO E TRIESTE, 8 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LORENZONI LORENZO (LRNLNZ77R10A390S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MOLINI PIVETTI SPA, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA VIA SESSI 2 DOM.
DIG., presso lo studio dell’avvocato FRANCESCOTTI STEFANO (FRNSFN80M27H223P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.31/2024 DELLA GF PERONI DISTRIBUTION LOGISTIC SRL TRIB DI ROMA2 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3761/2024 depositata il 28/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli ac