Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the appeal court's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, represented by Borracino, did not request a decision on the proposal, while the respondent, represented by Pangrazio and Bau, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12691/2023 R.G. proposto da : GRANDE DINO, CAMPONOGARA SONIA, elettivamente domiciliati in VICENZA Contrà San Marco n. 37, presso lo studio dell’avvocato BORRACCINO MARCO (BRRMRC65M31L840T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GATTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ASIAGO VIA A. MANZONI, N. 11/1, presso lo studio dell’avvocato PANGRAZIO LUCA (PNGLCU64S14H361Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAU' SERENA (BAUSRN77B61A465J) -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALLIMENTO GRANDE SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.801/2023 depositata il 06/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori